La lite temeraria ostacola la ragionevole durata dei processi

Cassazione

La lite temeraria ostacola la ragionevole durata dei processi. Studiamo il concetto di lite temeraria.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 23810 del 02/09/2021, ha chiarito quando è possibile invocare la lite temeraria, soprattutto quando l’indirizzo giurisprudenziale sul tema sia consolidato. Affermano i giudici di legittimità che la condanna per lite temeraria configura una sanzione di carattere pubblicistico, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale. L’applicazione della fattispecie di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., pertanto, non richiede tanto il riscontro del dolo o della colpa grave. In tali casi ciò che andrà valutata ai fini della condanna sarà piuttosto la sussistenza di una condotta valutabile alla stregua di “abuso del processo”. In sostanza, si avrà abuso del processo quando una delle parti agisca o resista pretestuosamente in giudizio, in evidente contrasto con consolidati precedenti.

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La decisione

In tali ipotesi, afferma la Corte, si determina dunque uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso. Pertanto, la lite temeraria ostacola la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione. A tal fine, la condanna al pagamento della sanzione processuale viene quantificata in proporzione alla condanna alle spese e in proporzione al valore della causa. E la stessa condanna può essere calibrata su una frazione o su un multiplo delle spese di lite, con l’unico limite della ragionevolezza.

Osservazioni

La stessa Corte di Cassazione, in materia di condanna per lite temeraria, ha in ogni caso già avuto modo di precisare altri aspetti importanti. La richiesta di responsabilità aggravata non può infatti fondarsi sulla semplice prospettazione di tesi giuridiche errate. Sbagliare difesa, infatti, non rappresenta un comportamento sleale e fraudolento. E’ evidente, però, che, laddove si verifichi un atteggiamento processualmente e consapevolmente scorretto tale scorrettezza non potrà essere ammessa e sarà di conseguenza sanzionata.

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