La Legge 104 spetta al convivente?

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Il convivente ha diritto alla Legge 104 o secondo le disposizioni dell’Inps non spetta alle coppie conviventi alcun beneficio o agevolazione? I permessi, gli sgravi fiscali, la possibilità del prepensionamento e il congedo straordinario sono solo alcuni dei vantaggi di cui può fruire il destinatario. Peraltro la conversione del decreto legge n. 18 di marzo 2020 nella legge n. 27 del 24 aprile scorso ha ratificato una proroga vantaggiosa. Come già a marzo e aprile scorso, il Decreto Rilancio ha prorogato per maggio e giugno 2020 l’estensione a 12 giorni di congedo retribuito.

Il soggetto inabile o handicappato che presenta una compromissione permanente o progressiva del funzionamento psicofisico necessita di misure assistenziali ed economiche. Anche i caregivers, ovvero i familiari che hanno il carico della cura necessitano spesso di supporti per ottemperare alle esigenze del parente con difficoltà.

La contestazione dell’articolo 33

Non sempre è il coniuge o il figlio ad assistere il soggetto non autosufficiente per cui conviene se la Legge 104 spetta al convivente. O se, al contrario, i benefici e le agevolazioni che il nostro sistema sanitario assicura escludano chi non ha vincoli di parentela con l’assistito. In realtà, la sentenza 213/2016 della Corte Costituzionale è intervenuta a favore dei conviventi. Ha difatti dichiarato illegittimo l’articolo 33, comma 3 della Legge 104/1992 “nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità”.

La Legge 104 spetta al convivente?

Ricordiamo, a sostegno della suddetta sentenza, che l’articolo 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute e assicura l’erogazione di cure al cittadino. Escludere dal beneficio della Legge 104 il convivente che si spende per garantire cure e assistenza al soggetto non più autosufficiente appare inconcepibile.

A tal fine, la circolare n. 38/2017 dell’Inps ha esteso la platea dei beneficiari: “il convivente pertanto deve essere incluso tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 104/92 per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado”. Si tenga tuttavia conto che al convivente spetta unicamente la possibilità di richiedere permessi ex lege n. 104/92.

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