La documentazione extracontabile, compresi i file del PC, ha natura di valido elemento indiziario

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La documentazione extracontabile, compresi i file del PC, ha natura di valido elemento indiziario. Studiamo il caso.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 2853 del 05/02/2021, ha chiarito rilevanti profili in tema di utilizzo dei file di un personal computer ai fini accertativi. Nella specie, l’Agenzia delle Entrate aveva rinvenuto un file nel computer del contribuente, contenente elementi contabili diversi da quelli riportati nella contabilità ufficiale. Il contribuente, dopo essere risultato soccombente sia in primo che in secondo grado, aveva proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente censurava la pronuncia per avere i giudici confermato un avviso di accertamento induttivo senza alcuna prova. Non poteva infatti a suo avviso configurarsi come prova un file “di fantasia” trovato su di un computer, privo di ulteriore riscontro.

Tale file, secondo la tesi difensiva, non era utilizzabile, siccome non rispondente alla realtà, non potendo costituire né una prova tipica, né una prova atipica. Non era del resto credibile che, con un capitale di poche migliaia di euro, il contribuente avesse prodotto un imponibile di più di sei milioni. Secondo il contribuente il suddetto file era inutilizzabile, in quanto non era stato trovato alcun riscontro in altri elementi, quali, per esempio, movimentazioni bancarie. L’Amministrazione finanziaria non aveva quindi trovato alcuna traccia della produzione del reddito ipotizzato in tale file. In sostanza, secondo la tesi impugnatoria, si trattava di appunti extracontabili costituenti presunzioni semplici, rimaste privi di riscontro. Un semplice indizio, che avrebbe dovuto essere supportato da altri riscontri, nella specie non rinvenuti,

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La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era infondata. Evidenziano i giudici che la documentazione extracontabile, compresi i file del PC, ha natura di valido elemento indiziario. Soprattutto se dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ed è dunque utilmente valutabile, a prescindere dal contestuale riscontro di irregolare tenuta della contabilità. Pertanto, qualora venga rinvenuta presso la sede dell’impresa documentazione astrattamente idonea ad evidenziare l’esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione è probatoriamente rilevante. Nella specie, del resto, rileva la Corte, il file conteneva un vero e proprio duplicato di bilancio, completo di stato patrimoniale e di conto economico. E spettava al contribuente fornire adeguata prova contraria.

Osservazioni

A prescindere dallo specifico caso processuale, in termini più generali, giova evidenziare quanto segue. La contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. E il rinvenimento della contabilità parallela rende inattendibile quella ufficiale. Nella nozione di scritture contabili, devono del resto ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti di impresa. Spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria.

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