La denuncia di sinistro e la sua revoca

assicurazione

In caso di incidente auto, per non perdere il risarcimento, è bene avere le idee chiare circa la denuncia di sinistro e la sua eventuale revoca.

Per esempio la revoca potrebbe apparire opportuna se dovessimo accorgerci che il sinistro non ci ha provocato danni. Del resto non possiamo aspettare e sporgere denuncia all’assicurazione quando i danni sono stati accertati e quantificati. Potrebbe essere troppo tardi perché la denuncia deve essere tempestiva. Si suggerisce di presentarla entro tre giorni dall’indicente stesso.

La denuncia va rivolta alla compagnia di assicurazioni perché apra il fascicolo relativo al sinistro. In pratica dovete scrivere una semplice lettera contenente il vostro nome, la targa della vostra auto ed una sintetica descrizione dell’evento. Se riuscite a trovarlo potete inserire anche il numero della polizza.

Se la controparte del sinistro non si è sottratta all’identificazione potete inserire anche le sue generalità ed il numero di targa del suo veicolo.

La denuncia di sinistro e la sua revoca

In passato la richiesta di risarcimento si inviava alla compagnia di assicurazione di controparte. Oggi ciò potrebbe rappresentare una difficoltà  perché il contrassegno di assicurazione non solo è virtuale, ma non vige nemmeno l’obbligo di esporlo sul parabrezza. Il problema è superato dalla legge del risarcimento diretto. Quando il sinistro riguarda solo due mezzi ed i danni sono stati provocati solo  quei due mezzi o ai conducenti, ma non a terzi, ogni proprietario deve sporgere denuncia alla propria assicurazione.

Questa modifica normativa è stata studiata per rendere più veloce la pratica di risarcimento. La vostra stessa assicurazione, infatti, verificati i vostri danno provvederà a risarcirveli. Successivamente la vostra assicurazione si rivolgerà a quella di controparte per farsi rimborsare. Ma voi, appena ottenuto il risarcimento, non avrete più nulla di cui dovervi preoccupare.

I casi da tener presente

E’ bene avere presenti i casi in cui la modalità del risarcimento diretto non opera:

a) quando il sinistro è avvenuto all’estero. Ricordiamo che sono stati stranieri anche il Vaticano e la Repubblica di San Marino;

b) quando il responsabile del sinistro risiede all’estero;

c) se i veicoli incidentati sono più di due (quindi niente risarcimento diretto per i tamponamenti a catena);

d) se, anche in caso di due soli veicoli coinvolti, le lesioni personali superino il 9%

e)  di invalidità permanente.

In questo ultimo caso la procedura si complica un po’. Infatti in parte di applicherà la procedura del risarcimento diretto ed in parte quella tradizionale. In particolare i danni materiali ai due veicoli ed i danni subiti dal terzo trasportato seguono il risarcimento diretto. Li chiederete quindi alla vostra stessa compagnia. Il risarcimento per le lesioni personali ai due conducenti, se superiori al 9%, riguardano la compagnia dell’altro conducente, secondo la procedura tradizionale.

Infine vi mettiamo in guardia rispetto al ritiro della denuncia di sinistro. Niente vieta di revocare la denuncia stessa,ma scrivendo una sorta di contro- denuncia in cui spiegare che le parti hanno risolto diversamente. Per esempio il conducente responsabile può impegnarsi a pagare direttamente la riparazione in carrozzeria.

Attenzione però a che l’assicurazione non pensi che stavate organizzando una truffa denunciando un falso sinistro.

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