La Corte Costituzionale si pronuncia sulla tenuta costituzionale del sistema normativo delineato dalla Legge n.3 del 27 gennaio 2012

corte costituzionale

La questione di costituzionalità è stata sollevata nell’ambito di un giudizio di primo grado, avente ad oggetto l’ammissione e la successiva omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti, promosso dal ricorrente ai sensi degli art. 6, comma 1, primo periodo e 7, comma 1, della Legge n. 3 del 2012.

Segnatamente, secondo quanto riferito dal Giudice rimettente (Giudice a quo), la proposta di accordo depositata dal debitore, pur avendo superato il preliminare vaglio giudiziale di ammissibilità, non è stata poi approvata dalla maggioranza qualificata dei creditori (rappresentanti almeno il 60% dei crediti), rendendone impossibile l’omologazione, in base alla disposizione di cui all’art. 12, comma 2, della Legge n. 3 del 2012.

Il debitore ha quindi chiesto la conversione della procedura di accordo in quella di liquidazione dei beni, disciplinata dagli art. 14 – ter e seguenti della Legge n. 3 del 2012.

Il Giudice a quo ha ritenuto l’inaccoglibilità delle predetta domanda di conversione, sul presupposto per cui la stessa sarebbe consentita solo in relazione alle fattispecie tassativamente contemplate dalla norma, nel novero delle quali non rientrerebbe, appunto, quella del mancato raggiungimento dell’accordo.

Per tale via, il Giudice di primo grado ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 – quater della Legge n. 3 del 2012, per contrasto con gli art. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente la conversione della domanda del debitore, in quella di liquidazione dei beni, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo con i creditori.

La Corte Costituzionale si pronuncia sulla tenuta costituzionale del sistema normativo delineato dalla Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Con la sentenza n. 61 dell’8 Aprile 2021, la Corte ha affermato l’inammissibilità della sollevata questione di costituzionalità, sulla base di un’interpretazione estensiva e sistematica della norma al vaglio, che rappresenta certamente un importante precedente giurisprudenziale, di cui tener conto nella fase applicativa della Legge sul sovraindebitamento. Di fatto la Corte Costituzionale si pronuncia sulla tenuta costituzionale del sistema normativo delineato dalla Legge n.3 del 27 gennaio 2012.

L’art. 14 – quater della predetta Legge, infatti, non pone problemi di contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost, né con il diritto di difesa, garantito dal successivo art. 24 Cost, dovendo essere interpretato alla luce delle altre disposizioni contemplate dalla Legge, dando ad esse una lettura sistematica e d’insieme. Del resto, il giudice rimettente avrebbe ben potuto decidere il ricorso senza applicare la disposizione di cui all’art. 14- quater e richiamandosi all’orientamento ermeneutico secondo cui è possibile, con un unico ricorso, la proposizione di domande non cumulative ma alternative, ovvero subordinate, aventi ad oggetto le diverse procedure volte al superamento della crisi da sovraindebitamento.

Il sistema normativo e la formulazione della domanda di liquidazione dei beni

In particolare, la Corte Costituzionale afferma il principio secondo il quale il sistema normativo consente al debitore di formulare domanda di liquidazione dei beni, in via subordinata, nell’ambito dello stesso giudizio avente ad oggetto la domanda principale di omologazione dell’accordo con i creditori.

Statuizione, questa, idonea a sgomberare il campo da dubbi d’incostituzionalità della Legge n. 3 del 2012 e finalizzata ad un corretto “utilizzo” della stessa in ambito processuale, evitando un proliferarsi di autonomi giudizi, in ottemperanza ai principi costituzionali del “Giusto processo”, di cui all’art. 111 Cost.

In altri termini, un’interpretazione sistematica delle disposizioni di cui alla Legge sul sovraindebitamento ne garantisce la tenuta costituzionale, anche e soprattutto sotto il profilo dell’economia dei giudizi, evitando il moltiplicarsi degli stessi e consentendo la proposizione di domande giudiziali cumulative e alternative, nell’ambito di uno stesso processo.

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