La contestazione della falsità delle fatture su cui si basa un accertamento “incrociato” supera la presunzione di evasione

Cassazione

La contestazione della falsità delle fatture su cui si basa un accertamento “incrociato” supera la presunzione di evasione. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9301 del 07/04/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di onere della prova e accertamenti fiscali. Nella specie, la contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale avverso due avvisi di accertamento. L’Amministrazione finanziaria aveva accertato un maggior reddito in riferimento alla mancata denuncia di compensi asseritamente ricevuti per l’attività di procacciamento di affari. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate proponeva allora appello, che veniva però rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale. Il giudice di appello rilevava infatti che, a fronte della contestazione dell’autenticità delle fatture da parte della contribuente, spettava all’Amministrazione Finanziaria svolgere ulteriori indagini. L’Agenzia ricorreva infine in Cassazione, evidenziando come l’accertamento traesse fondamento da un reddito non denunciato, rilevato attraverso un controllo incrociato. A suo avviso, spettava dunque al contribuente (e non all’Agenzia) dare la prova dell’inesistenza di tale credito. Prova che non poteva ridursi ad una mera contestazione della ricezione delle somme.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte, la censura era infondata. Evidenziano i giudici che, nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, la legge permette agli Uffici di servirsi di qualunque elemento probatorio ai fini dell’accertamento. In tali casi, anzi, l’Agenzia può anche determinare il reddito con metodo induttivo, utilizzando presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. E, a fronte della prova presuntiva offerta dall’Ufficio, l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa incombe dunque sul contribuente. Nella fattispecie in esame, però, la contribuente aveva negato di aver mai svolto le prestazioni oggetto di accertamento. E aveva dedotto la falsità delle fatture da cui era partito il riscontro incrociato. La contribuente aveva del resto anche denunciato, alla Guardia di Finanza, la falsità materiale dei documenti fiscali posti a base dell’accertamento.

E la CTR, con valutazione insindacabile in Cassazione, aveva dato rilievo a tale contestazione, fatta valere anche nelle competenti sedi penali. In conclusione, la contestazione della falsità delle fatture su cui si basa un accertamento “incrociato” supera la presunzione di evasione. Ancor più laddove, come era anche nella specie, tale contestazione sia suffragata dalla mancanza di riscontri nella contabilità dei contribuenti. Per tali motivi, secondo la Suprema Corte, essendo venuto meno il fatto posto a base della presunzione dell’Ufficio, l’accertamento non poteva più essere considerato legittimo. La contribuente, infatti, oltre alla falsità materiale della fattura, null’altro era tenuta a dimostrare.

Osservazioni

Anche nel processo tributario vale la regola generale in tema di distribuzione dell’onere della prova, come dettata dall’art. 2697 c.c. L’Amministrazione Finanziaria, che vanti un credito nei confronti del contribuente, è dunque tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa. E, a fronte delle contestazioni mosse dal contribuente circa l’attendibilità degli esiti accertativi, l’onere probatorio contrario ricade ancora in capo all’Amministrazione. Allo stesso modo, se un contribuente afferma di avere effettuato una spesa, graverà su di lui l’onere di provare di avere effettivamente sostenuto quel costo. La funzione della prova è del resto quella di consentire il controllo della verità di una affermazione o pretesa.

In generale, peraltro, le prove si distinguono in prove dirette, prove indirette, e prove indiziarie. E la prova per presunzioni, tipica del processo tributario, è una prova indiretta, basata su di un procedimento d’ordine logico. Quanto più alta è allora la probabilità che il fatto ignoto sia realmente conseguenza del fatto noto, tanto maggiore è la rilevanza probatoria della presunzione. Ma se il fatto noto (nella specie, la fattura) cade, cade allora anche la presunzione che su quel fatto noto si basava.

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