La chiusura di uno studio professionale per motivi di quarantena non è riconducibile ad una ipotesi di  causa di forza maggiore

Agenzia delle Entrate

La chiusura di uno studio professionale per motivi di quarantena non è riconducibile ad una ipotesi di  causa di forza maggiore. Studiamo il caso

L’Agenzia delle Entrate, ha recentemente risposto ad un quesito relativo alla richiesta di sospensione degli adempimenti a causa della “quarantena” dello studio professionale. L’Istituto Nazionale Tributaristi aveva chiesto la sospensione delle scadenze fiscali e contributive per i contribuenti assistiti da uno studio professionale il cui titolare o collaboratori fossero stati posti in quarantena. A tal fine era stato rappresentato che lo svolgimento delle attività di intermediazione da remoto implicavano comunque la presenza di un addetto in studio per la gestione dei server.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia rispondeva negativamente al quesito. Ed evidenziava che le disposizioni attuali non contemplano tale sospensione. Né, secondo l’Amministrazione, si potevano ravvisare le condizioni, previste dallo Statuto del Contribuente, per una rimessione in termini, a causa di impedimento da cause di forza maggiore. Rileva l’Agenzia che, ferme le valutazioni di ordine politico, la chiusura di uno studio professionale per motivi di quarantena non è riconducibile ad una ipotesi di  causa di forza maggiore.

Anche perché, sebbene in genere assolti tramite un intermediario abilitato, il responsabile degli adempimenti tributari e fiscali resta in ogni caso il contribuente/cliente cui gli stessi si riferiscono. Cliente che comunque risponderebbe delle conseguenze anche sanzionatorie nel caso di mancato o tardivo assolvimento, non essendo l’adempimento in tal caso omesso per un impedimento riferibile al contribuente stesso.

Osservazioni

La Corte di Cassazione ha ben delineato la nozione di forza maggiore, ai fini dell’applicazione dell’esimente delle sanzioni tributarie in materia tributaria. Secondo la Suprema Corte deve sussistere un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale. La nozione di forza maggiore non si limita peraltro all’impossibilità assoluta. Ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso. In tale nozione non rientra ad esempio il mancato pagamento dei tributi per carenza di liquidità o crisi aziendale. La prova della sussistenza, in concreto, dei caratteri integranti l’esimente, compete comunque alla parte che la invoca.

L’inadempimento della obbligazione può dunque escludere la punibilità solo quando derivi da fatti non imputabili al contribuente. E questo non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà. Ciò che forse ha determinato la risposta dell’Agenzia è stato però il fatto, come in effetti evidenziato, che, in tal caso, l’impedimento non riguardava il contribuente debitore d’imposta. Laddove gli obblighi relativi alla presentazione della dichiarazione ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista.

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