La cartella di pagamento non firmata deve essere pagata?

cartella di pagamento

Il dubbio di molti Lettori riguarda la mancata firma alla cartella di pagamento e la sua legittimità. In effetti a chiarire questo aspetto è la Cassazione civile con l’Ordinanza n. 28272 dell’11 dicembre 2020. La Cassazione toglie ogni dubbio sulla validità della cartella di pagamento non firmata. In effetti, la sottoscrizione non è necessaria, quindi la cartella di pagamento è valida anche se non è sottoscritta. Mentre, è obbligatorio l’intestazione e la causale con apposito codice. Analizziamo nel dettaglio se la cartella di pagamento non firmata deve essere pagata, e quali sono i codici che deve contenere obbligatoriamente.

Il parere dei giudici sulla legittimità della firma

La Corte di Cassazione chiarisce che l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, da parte del funzionario competente, non è motivo di invalidità dell’atto. Questo perché non sia messa in dubbio l’azione dell’Autorità che emana l’atto.

L’esistenza dell’atto di pagamento non dipende dalla sottoscrizione del funzionario o da un sigillo. Tale atto è riferito all’organo amministrativo del titolare che lo ha emesso (ai sensi del DPR n. 602/1973 articolo 25).

Inoltre, la Corte chiarisce che la cartella di pagamento per la riscossione degli importi a ruolo deve essere predisposta secondo particolari moduli.

In effetti, il modello che permette la riscossione delle cartelle di pagamento non prevede la sottoscrizione dell’esattore. Invece, prevede, l’intestazione e l’indicazione della causale secondo appositi codici.

Quindi, alla domanda se la cartella di pagamento non firmata deve essere pagata? La risposta è affermativa, la cartella deve essere pagata regolarmente.

Diverso è l’avviso dell’Agenzia delle Entrate

L’avviso dell’Agenzia delle Entrate per accertamento sulle imposte sui redditi (ad esempio: IRPEF, IVA, eccetera) necessita di firma. Quindi, in questo caso la firma della sottoscrizione del funzionario o del capo ufficio è necessaria, pena la nullità dell’avviso di pagamento.

In conclusione, se sull’avviso di pagamento dell’AdE non è apposta la firma del funzionario, l’avviso è nullo e, di conseguenza, non deve essere pagato.

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