La buona notizia è che i conguagli tariffari delle bollette sono illegittimi secondo la Cassazione

Corte di Cassazione

Con ordinanza n. 17959 del 2021, la Cassazione ha riconosciuto l’illegittimità delle partite pregresse, ossia dei conguagli tariffari nelle bollette. In particolare, detti conguagli venivano profilati ai clienti dai vari gestori, facendosi forti della delibera 643/2013 dell’AEEGSI, oggi ARERA. Essa prevedeva la possibilità di imporre dei conguagli, anche retroattivamente. Sicché, da quel momento, tutte le compagnie hanno indicato in bolletta queste “partite pregresse” consistenti in importi non troppo elevati. Tuttavia, queste somme erano considerate ingiuste dagli utenti, perché relative ad un periodo precedente.

La vicenda processuale sulla quale si è pronunciata la Suprema Corte ha riguardato proprio un addebito extra di euro 53. Esso veniva richiesto sulla bolletta dell’acqua, per conguagli tariffari dal 2009 al 2011. Sennonché, l’utente ha fatto ricorso al Giudice di Pace che lo ha accolto considerando illegittimo il conguaglio. Quest’ultimo, è stato considerato dal Giudice come una rimodulazione, con effetti retroattivi, non ammessa né dalla legge né contrattualmente. Quindi, la buona notizia è che i conguagli tariffari delle bollette sono illegittimi secondo la Cassazione. Ma, entriamo più nel dettaglio della vicenda processuale.

La vicenda processuale

La società che gestisce il servizio idrico, non dandosi per vinta, ha fatto appello, ma anche questo è stato rigettato. Il Tribunale, dal canto suo, ha motivato aggiungendo ulteriori argomentazioni. In particolare, ha rilevato che compensare i mancati ricavi pregressi fosse in contrasto con il principio di irretroattività delle tariffe. Infine, in seguito all’ulteriore impugnazione da parte della società, sulla questione si è espressa anche la Cassazione. Quest’ultima, ha ribadito l’illegittimità dei conguagli. Andando più nello specifico, inoltre, ha osservato che la delibera AEEGSI, essendo un provvedimento amministrativo, non può contrastare con la legge. In particolare, ha richiamato l’art. 11 delle Preleggi, che sancisce, proprio il principio di irretroattività.

La buona notizia di oggi è che i conguagli tariffari delle bollette sono illegittimi secondo la Cassazione

L’importanza della sentenza della Cassazione è che essa presenta una portata maggiore rispetto al caso specifico trattato. Infatti, esprimendo il principio per cui i conguagli sono in contrasto con il principio di irretroattività, può trovare applicazione estensiva. Cioè, essa potrebbe valere per tutti i tipi di conguagli, provenienti da una qualsiasi società che offre un servizio.

Di conseguenza, ogni richiesta relativa a periodi pregressi, potrebbe essere contestata sulla scorta del medesimo principio. Con ciò, consentendo al consumatore di difendersi e districarsi nella materia complessa della tutela dei suoi diritti. Non a caso, si ricordi che l’ente che ha emesso la delibera abusata dai gestori è la AEEGSI. Cioè, l’ex Autorità per l’Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico, oggi sostituita dall’ARERA. Questo significa che il principio dell’illegittimità dei conguagli varrebbe per tutti i servizi per cui la delibera avrebbe potuto operare. Quindi, non solo l’acqua ma anche il gas e l’energia elettrica.

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