IVA non versata: quali novità?

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IVA non versata: quali novità?

L’IVA è un’imposta che viene applicata sul valore aggiunto di ogni fase di produzione e di scambio di beni e servizi.

Il ciclo vitale dell’Iva è il seguente: il fornitore acquista un bene o un servizio su cui paga l’IVA. Quando lo rivende, addebita l’imposta al cliente. Alla fine, solo il consumatore finale paga davvero l’IVA. Per le imprese si chiama IVA a debito quella sulle vendite e IVA a credito quella sugli acquisti.

Perché l’Iva possa essere applicata è necessario che:

– si realizzino cessioni di beni o prestazioni di servizio, effettuate da soggetti che abitualmente svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo;

-le operazioni avvengano all’interno del territorio dello stato.

La crisi delle imprese e la riforma delle procedure concorsuali

A volte, per far fronte alla crisi, le imprese volutamente scelgono di non versare l’IVA.

Ricorrono così ad una sorta di autofinanziamento. Attendono che l’Agenzia delle Entrate proceda alla riscossione coattiva del credito e nel richiedere la rateizzazione del debito, possibilità loro concessa, tentano di guadagnare un po’ di tempo e un pò di liquidità.

Tuttavia, l’omesso versamento dell’Iva comporta importanti conseguenze non solo amministrative ma anche penali.

Quali le novità del Codice della Crisi per l’IVA non versata

Con l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza D.lgs. 14/2019 dal 15 agosto 2020 sono previste importanti novità riguardo il debito per l’Iva non versata. La novità principale riguarda l’introduzione della cd. procedura di allerta.

Cerchiamo di capire cos’è e come funziona.

Procedura di allerta

La procedura di allerta ha lo scopo di intercettare tempestivamente lo stato di crisi dell’impresa per intervenire prima ed evitare che la crisi si trasformi in insolvenza irreversibile.

La procedura per poter intervenire in tempo si avvale degli strumenti di allerta.

Secondo l’art. 12 del codice gli strumenti di allerta sono gli “obblighi di segnalazione della crisi” e gli “obblighi organizzativi” a carico dell’imprenditore.

Quindi oltre a stabilire in capo all’imprenditore degli obblighi di informativa, la Riforma definisce precisi poteri e obblighi di controllo.

Poteri in capo all’Agenzia delle Entrate, all’Inps, all’Agenzia Riscossione Tributi e al collegio sindacale delle società.

La segnalazione ha lo scopo di richiamare il debitore all’obbligo della tempestiva rilevazione dello stato di crisi.

L’Agenzia delle Entrate ad esempio segnalerà al debitore il superamento del limite di debito per l’Iva non versata, con un avviso tracciabile inviato via Pec o a mezzo raccomandata.

Il debitore nel termine di 90 giorni dall’avviso dovrà regolarizzare la posizione per un rientro “in bonis”.

Allo stesso modo, l’Agenzia dovrà informare l’Organismo di Composizione della crisi (OCRI) per l’avvio della procedura di composizione.

L’obbligo di segnalazione grava sugli:

-organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione;

-principali creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, Inps, e l’Agente della riscossione).

E’ evidente che le soluzioni per scongiurare la liquidazione giudiziale saranno volte a trovare degli accordi di saldo e stralcio con i creditori o di dilazioni di pagamento dei debiti.

Chi sono i destinatari degli strumenti di allerta

I destinatari degli strumenti di allerta sono gli imprenditori individuali, quelli collettivi, le imprese agricole, quelle minori e quelle soggette a liquidazione amministrativa.

L’art. 12 del Codice prevede tra gli esclusi dall’applicazione degli strumenti di allerta alcuni soggetti tra i quali le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, le società di intermediazione mobiliare, la Cassa depositi e prestiti ed altri ancora.

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