Interessi usurari, tassi d’interesse e mutuo “gratis”

tassi

Il tema degli interessi sui mutui da corrispondere merita un attimo di attenzione. Perché li paghiamo noi coi nostri soldi, e quindi è vietato non sapere. Interessi usurari, tassi d’interesse e mutuo “gratis”, vediamo di capire come funzionano. In moltissimi hanno avuto (o hanno o avranno) a che fare con un mutuo. Su di esso si applica un tasso d’interesse a beneficio del creditore. Perché? Gli economisti affermano che si tratti “del costo del danaro”. Cioè: se io vado al supermercato a comprare 1 Kg di mozzarella pago tot euro. Ma altrettanto succede in banca: se io mi reco allo sportello e ad esempio chiedo in prestito 100 grammi di banconote, anche queste hanno un costo. Il tasso d’interesse. Ora, il problema scatta quando quel tasso pagato è superiore ai tassi medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Tale media viene fatta ogni 3 mesi dal Ministro competente e si considerano tali quando superano del 50% i saggi pubblicati.

Le fonti giuridiche di riferimento

Come regolarsi quindi tra interessi usurari, tassi d’interesse e mutuo “gratis”? il codice civile, all’art. 1815, 2° comma, dispone che se sono convenuti interessi usurari , la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Come si vede il legislatore sanziona pesantemente la violazione del divieto di usura sposando una durissima linea operativa. Ossia converte il mutuo a tassi usurari da contratto oneroso a mutuo gratuito. Ecco appunto dove risiede la “gratuità” del prestito: nel senso che dalla decadenza in poi si restituisce solo il capitale e non più gli interessi. La Corte d’Appello di Napoli lo ha ribadito nel novembre scorso. Nel punto in cui afferma la gratuità del contratto di mutuo in questione a prescindere dalla non cumulabilità degli interessi corrispettivi a quelli moratori. E dichiarando che il legislatore «ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva». Ossia quella «tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore».

La previsione di eventuali tassi moratori

Procediamo ancora in merito agli interessi usurari, tassi d’interesse e mutuo “gratis”. Il 15/11/2019 la Corte d’Appello di Napoli ha ancora ribadito (pronuncia n. 5497) che non è possibile valutare autonomamente gli interessi moratori ai fini della sanzione. Gli interessi moratori ricordiamo che decorrono a seguito del ritardato pagamento nei termini pattuiti originariamente nel contratto. A tal fine, la sentenza n. 26.286/2019 della Cassazione Civile afferma espressamente: «l’usura oggettiva determina la gratuità dell’intero rapporto di mutuo. Si verifica anche laddove soltanto i tassi moratori, e non anche i corrispettivi, singolarmente considerati superino il tasso soglia».

Ossia ai fini della determinazione del tasso usurario non si procede – operativamente – alla distinzione tra tasso “normale” e moratorio. Anche qui ci sovviene la giurisprudenza, che di recente si è espressa sul “come” accertare se in un contratto di mutuo ci siano o meno interessi usurari. Ha infatti affermato che bisogna «procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato». Vale a dire «senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la “parte” corrispettiva da quella moratoria».

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