In tema di ICI/IMU, ai fini del trattamento esonerativo, rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come “ufficio-studio” (A/10) è sempre soggetto all’imposta

immobile

In tema di ICI/IMU, ai fini del trattamento esonerativo, rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come “ufficio-studio” (A/10) è sempre soggetto all’imposta. Studiamo il caso

 La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 29077 del 18/12/2020, ha chiarito una fattispecie di frequente applicazione: quella in cui un immobile A10 venga utilizzato ad uso abitativo. Nel caso di specie, il contribuente ricorreva per cassazione avverso una sentenza relativa ad una controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento ICI. L’avviso impugnato riguardava imposta 2009-2011, concernente un immobile iscritto in cat. catastale A/10. La Commissione Tributaria Regionale, nel riformare parzialmente la sentenza del giudice di primo grado, aveva ridotto la rendita sulla quale calcolare l’imposta comunale e le relative sanzioni. Il contribuente, nell’impugnare tale pronuncia, deduceva che il giudice aveva erroneamente escluso dal beneficio dell’esenzione dell’imposta l’immobile iscritto nella cat. A/10 non abitativa, sebbene utilizzata come abitazione principale.

Affermava il ricorrente che la normativa fa espresso riferimento, ai fini dell’esenzione, all’uso effettivo dell’immobile, intendendo per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo quella di residenza anagrafica.  E, a conferma di tale tesi, evidenziava come l’esenzione trova applicazione per tutti gli immobili ad eccezione di quelli di categoria A1, A8 e A9. Mentre per la cat. A/10 tale eccezione non è prevista.

Indice dei contenuti

La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era infondata. Evidenziano i giudici che, in tema di ICI/IMU, ai fini del trattamento esonerativo, rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come “ufficio-studio” (A/10) è sempre soggetto all’imposta. E, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è del resto onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento. Nella specie, pertanto, la Commissione Tributaria Regionale non si era attenuta ai predetti principi.

Osservazioni

Si evidenzia che, ai fini delle agevolazioni, un’unità immobiliare può essere riconosciuta come abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale del ricorrente e dei suoi familiari. Con riguardo al concetto di abitazione principale, per “residenza della famiglia” deve intendersi la casa coniugale. Questa  individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia. Ai fini dell’agevolazione le risultanze anagrafiche rivestono comunque un valore meramente presuntivo. Possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento.

La detrazione per abitazione principale non è infatti indissolubilmente legata alla residenza anagrafica, laddove la stessa normativa prevede solo una presunzione legale relativa, ammettendosi pertanto la prova contraria.

Consigliati per te