In questo caso chi paga il danno da caduta?

autobus

La sicurezza al primo posto nel mondo del trasporto, obbligo di cinture anche sul sedile posteriore. Ma quelle prescrizioni non si applicano sui mezzi pubblici, dove, infatti, le cinture non esistono e, anzi, è previsto il posto in piedi. In questo caso chi paga il danno da caduta?

L’autista dell’autobus può anche effettuare una frenata brusca. Se il passeggero cade ha diritto al risarcimento? Fa differenza il fatto che ci fossero o non ci fossero anche posti liberi  a sedere? I casi sono stati purtroppo numerosi, tanto che si è pronunciata anche la Corte di Cassazione.

Intanto chiariamo il ruolo delle parti. La compagnia che gestisce il servizio di trasporto via autobus, secondo l’art. 1681 del cod. civile, è il vettore. Il vettore deve risarcire i danni che il passeggero abbia subito durante il trasporto se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Si tratta di una responsabilità che non può essere modificata dalle parti.

In questo caso chi paga il danno da caduta?

Quindi il vettore è sempre responsabile per i danni al passeggero, indipendentemente da cosa possa essere scritto sul biglietto.

In caso di frenata improvvisa, quindi, la compagnia dei trasporti deve risarcire il danno senza potersi esimere sostenendo che non c’è stata responsabilità colposa dell’autista. È una responsabilità oggettiva, come riconosce anche la Cassazione con sentenza n. 22603 del 2013.

Semmai la compagnia potrà cercare di dimostrare il concorso di colpa del passeggero caduto. Per esempio, potrà affermare che il passeggero non si teneva regolarmente alle maniglie. La Corte di Cassazione stessa ha affermato che il passeggero deve sempre osservare le generali norme di prudenza e diligenza.

In questa ampia formula sono compresi tutti i comportamenti potenzialmente pericolosi, che il trasportato deve evitare. Quindi, anche evitare di sporgersi dai finestrini o di scendere precipitosamente prima che l’autobus sia fermo.

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