In quali casi e per quali processi è sospesa la prescrizione?

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La normativa di emergenza ha recato con sé, qui e lì, proroghe e sospensioni. La giustizia quindi fatica a procedere, come se non fosse già abbastanza lenta. Ebbene, vediamo in quali casi e per quali processi è sospesa la prescrizione? .  Nella specie, la sospensione è stata introdotta dalla normativa emergenziale, ossia dal Decreto Cura Italia. Essa opera sui procedimenti pendenti in Cassazione pervenuti nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

Detta delimitazione è stata stabilita dalla stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi sulla operatività della sospensione. La Corte, in particolare, ha risposto al quesito se essa dovesse estendersi a tutti i processi pendenti presso sé medesima. Inoltre, ha anche precisato che il corso della prescrizione rimane sospeso per quei processi per i quali, in tale periodo, era stata originariamente fissata un’udienza.

Per essi, per legge, la sospensione opera dal 9 marzo all’11 maggio 2020. Altro caso è quello relativo ai procedimenti in cui l’udienza veniva rinviata a data successiva a questo termine. Quivi, opererà la sospensione dal 12 maggio al 30 giugno 2020. Tuttavia, in tal caso, con provvedimento di rinvio adottato in data successiva al 12 maggio, la sospensione decorre solo dalla data della sua emissione.

Come opera di fatto la sospensione della prescrizione

Per rispondere alla domanda iniziale: “in quali casi e per quali processi è sospesa la prescrizione?, occorre effettuare alcuni chiarimenti. Quindi, una volta chiarito che il blocco al decorso del termine non riguarda tutti i procedimenti pendenti in Cassazione, ma alcuni, occorre differenziare i vari casi. Sicchè, sulla base dei provvedimenti giudiziari adottati in questo arco temporale, possono verificarsi 4 ipotesi: 1) procedimenti pendenti in Cassazione con udienza fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio, rinviati d’ufficio per le norme anti-Covid.

In tal caso, la prescrizione è sospesa per l’intero periodo; 2) procedimenti pendenti e rinviati, nel periodo tra il 12 maggio ed il 30 giugno, a data successiva con provvedimento del capo dell’ufficio. In tale ipotesi, il decorso del termine è congelato per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, comunque, non oltre il 30 giugno. 3) procedimenti per i quali, nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno, il difensore aveva formulato richiesta di trattazione orale della causa.

Quivi, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato; 4) procedimenti giunti in cancelleria della Cassazione fra il 9 marzo al 30 giugno. In questa ipotesi, il decorso del termine prescrizionale è sospeso fino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e in ogni caso non oltre il 31 dicembre.

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