In caso di rivendita infraquinquennale non si verifica la decadenza dalle agevolazioni prima casa solo se l’acquisto di un’altra prima casa avviene dopo la vendita di quella comperata con benefici

Agenzia delle Entrate

In caso di rivendita infraquinquennale non si verifica la decadenza dalle agevolazioni prima casa solo se l’acquisto di un’altra prima casa avviene dopo la vendita di quella comperata con benefici.  Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 28048 del 09/12/2020, ha chiarito un rilevante aspetto in tema di agevolazione prima casa. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro in misura ordinaria, emesso dall’Agenzia delle Entrate in revoca delle agevolazioni prima casa. La revoca era stata disposta avendo il contribuente rivenduto l’immobile, acquistato il 22 ottobre 2003, il 15 febbraio 2008,. Cioè prima  che fosse decorso il termine di cinque anni dall’acquisto. Secondo l’Amministrazione finanziaria era del resto irrilevante che il contribuente avesse, nel frattempo, nel 2006, comprato altro immobile. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione. E deduceva che i giudici, ritenendo irrilevante l’acquisto di altro immobile, in quanto antecedente alla alienazione di quello su cui erano state godute le agevolazioni, avevano violato la disciplina vigente.

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La questione

Le agevolazioni prima casa vengono perse in caso di ritrasferimento degli immobili prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto. Salvo che il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Nel caso di specie era dunque pacifico che il ricorrente non aveva rispettato il termine quinquennale. Lo stesso, come visto, aveva infatti acquistato altro immobile prima (e non dopo) di aver rivenduto quello acquistato con i benefici. E la Commissione Tributaria Regionale aveva escluso che questo ulteriore acquisto potesse valere a mantenere fermi i benefici fruiti.

La decisione

La decisione dei giudici di secondo grado, secondo la Suprema Corte, era legittima. In caso di rivendita infraquinquennale non si verifica la decadenza dalle agevolazioni prima casa solo se l’acquisto di un’altra prima casa avviene dopo la vendita di quella comperata con benefici. Si verifica invece decadenza dalle stesse agevolazioni nel caso in cui la rivendita sia preceduta da altro acquisto.

In tal caso, infatti, al momento in cui l’acquisto è posto in essere, tale immobile non è l’abitazione principale ma una seconda casa. La norma agevolativa, del resto, in quanto derogatoria rispetto al regime di imposta ordinario, non si presta ad applicazione analogica né ad interpretazione estensiva. Solo dal 2016 è stato consentito di fruire delle agevolazioni per un nuovo acquisto senza tener conto di quello dell’immobile per il quale le agevolazioni sono già state utilizzate. E comunque sempre che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto.

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