In caso di reato di omesso versamento IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore

Cassazione

In caso di reato di omesso versamento IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4266 del 03.02.2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di responsabilità tributaria per “crisi di liquidità”. Nella specie, la Corte di Appello aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato la responsabilità penale dell’imputato. Il reato in contestazione era quello, commesso in veste di legale rappresentante, di omesso versamento IVA.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva infine ricorso per cassazione. Rilevava il ricorrente che la Corte non aveva considerato che l’omesso versamento era dovuto alla grave crisi di liquidità di cui l’impresa soffriva. Crisi peraltro dovuta al mancato pagamento di alcune forniture. Tale situazione avrebbe dunque dovuto indurre la Corte a ritenere carente, in capo allo stesso imputato, l’elemento soggettivo della volontà di evadere le imposte. Con altra censura, poi, si deduceva la mancata qualificazione del fatto entro i confini dell’art. 131-bis c.p., in tema di tenuità della violazione. L’imputato aveva infatti versato, in adempimento dell’obbligo tributario, una somma tale da rendere il residuo debito di poco superiore alla prevista soglia di punibilità.

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La decisione

Nel respingere il ricorso, la Corte osserva che il tema della esistenza di una crisi finanziaria, quale fattore determinate l’omesso versamento delle imposte, era irrilevante. In caso di reato di omesso versamento IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore. A meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo. E, laddove l’omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell’IVA, devono essere provati i motivi che hanno determinato l’emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo.

La Cassazione evidenzia del resto che l’inadempimento delle prestazioni è fattore che, rientrando nel normale rischio di impresa, deve essere considerato come possibile dall’imprenditore. E che comunque, fra gli strumenti che lo stesso può attivare per fronteggiare la crisi, vi è anche l’utilizzo di risorse del proprio patrimonio personale. Oltre che gli strumenti contabili di storno dai ricavi tassabili dei corrispettivi non riscossi. Anche la censura in ordine alla mancata applicazione dell’esimente per tenuità del debito, secondo la Corte, era poi infondata.

Per l’applicabilità della causa di non punibilità, infatti, solo un modestissimo scostamento dal limite della soglia potrebbe consentire di riscontrare la sussistenza della particolare tenuità. E comunque l’abbattimento dell’importo della imposta evasa, verificatosi, in adesione, successivamente al perfezionamento dell’ipotesi delittuosa, era del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione della stessa esimente.

Osservazioni

Proprio su quest’ultimo tema è opportuno fare anche qualche ulteriore osservazione. Il reato omissivo Iva è integrato con il semplice mancato versamento delle somme che risultino dovute sulla base della dichiarazione annuale. E tale obbligo, tranne che sia applicabile il regime di “IVA per cassa”, è svincolato, dall’effettiva riscossione delle somme di cui il contribuente è creditore. L’omesso versamento dell’IVA, dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti, non esclude quindi la sussistenza del dolo. In generale, comunque, la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto può trovare applicazione anche in tali casi.

Non rileva infatti che il reato che dà luogo a sanzione penale sia già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di punibilità. Non bisogna confondere il piano della tipicità con quello della tenuità dell’offesa, che può riscontrarsi in tutti i reati. Anche quelli per i quali, come quello in esame, il legislatore ha previsto, appunto, soglie di punibilità.

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