In caso di multa con autovelox, quando si può far valere la sua invalidità?

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In caso di multa con autovelox, quando si può far valere la sua invalidità? Solitamente, poiché si tratta di multe dall’importo alquanto salato, si ci rivolge all’avvocato per sapere se ci sono gli estremi per un’impugnazione. Senonchè, in quest’articolo illustreremo quali sono i casi in cui si possa invocare l’invalidità del verbale per eccesso di velocità. Sicchè, in presenza di una delle ipotesi che si descriveranno, la multa potrà essere impugnata davanti al giudice per chiederne l’annullamento.

In caso di multa con autovelox, quando si può far valere la sua invalidità? Ecco 5 ipotesi.

Prima ipotesi: estremi del decreto prefettizio

In particolare, il verbale deve riportare gli estremi del decreto del Prefetto che indichi, espressamente, che quella dove è avvenuta l’infrazione rientra tra quelle strade per le quali non sussiste l’obbligo della contestazione immediata. Pertanto, vi era l’autorizzazione a rilevare l’infrazione mediante autovelox. Senonchè, il numero e la data di tale decreto devono essere indicati nel verbale, altrimenti la multa è nulla.

Seconda ipotesi: indicazione dell’omologazione dell’autovelox

Al riguardo si precisa che, affinché il verbale sia valido, l’autovelox deve essere stato omologato. Inoltre, di siffatta omologazione, devono essere riportati gli estremi nel verbale. L’omologazione, non è altro che un controllo che viene fatto una sola volta, all’atto del rilascio del rilevatore elettronico.

Terza ipotesi: l’indicazione dell’ultima taratura

La taratura, a differenza dell’omologazione, è un controllo annuale di funzionalità. Essa serve per fare in modo che l’apparecchio, esposto alle intemperie, funzioni correttamente. Anche in questo caso, la sua assenza annuale e la mancata indicazione dei suoi estremi, importano nullità del verbale.

Quarta ipotesi: il luogo, la data e l’ora della rilevazione

Infatti, il verbale deve indicare il luogo in cui l’autovelox ha effettuato la rilevazione.

Cioè, si deve riportare a quale chilometro e senso di marcia era posizionato l’apparecchio. In questo modo, l’automobilista potrà accertarsi se quel tratto di strada rientra nelle aree ove il decreto del Prefetto legittima la rilevazione elettronica della velocità.

Quinta ipotesi: il verbale deve indicare la data e l’ora dell’infrazione, a pena di nullità

Questa indicazione serve a capire chi c’era alla guida dell’auto al momento dell’infrazione, anche ai fini della cd.tta dichiarazione del conducente. Sesta ed ultima ipotesi è rappresentata dall’indicazione del cartello con l’avviso del controllo elettronico della velocità. Senonchè, la multa è illegittima se l’autovelox non è preceduto, ad un’adeguata distanza, da siffatto cartello. Si tratta, cioè, di una presegnalazione della successiva presenza del rilevatore. Questa indicazione, tuttavia, non deve essere contenuta nel verbale, ai fini della sua validità. Si tratta soltanto di un motivo che può essere utilizzato per fare ricorso. Ciò in quanto, di fatto, l’assenza del cartello, è motivo di impugnazione per nullità della contravvenzione ma non è requisito di validità del verbale in sè.

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