In caso di multa annullata in autotutela, la P.A. è tenuta a rimborsare il contributo unificato?

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In questo articolo si tratterà di un caso peculiare, per il quale è intervenuta la sentenza del Giudice di Pace di Alessandria. Il fatto è il seguente: un cittadino aveva impugnato dei verbali per violazione al C.d.S. innanzi al Giudice di Pace. Senonchè, la P.A., evidentemente rendendosi conto della fondatezza del ricorso, aveva annullato i verbali in autotutela. Allora, si ci chiede: in caso di multa annullata in autotutela, la P.A, è tenuta a rimborsare il contributo unificato? Sul punto è intervenuta la sentenza del predetto Giudice di Pace, pubblicata il 23 dicembre 2020. Vediamo, più nel dettaglio, come si è svolta la vicenda e cosa ha rilevato il giudice.

Motivazione della sentenza del Giudice di Pace di Alessandria

In via generale, la P.A. può tornare sui suoi passi, esercitando il potere di autotutela, ritirando gli atti che aveva emanato precedentemente. Può, quindi, procedere all’annullamento o alla modifica degli atti da essa stessa emessi. Senonchè, se venga instaurato un giudizio, ricorrendo avverso i verbali emanati dalla P.A. e questa in pendenza di esso, li annulli in autotutela, il giudice dovrà dichiarare cessata la materia del contendere. Tuttavia, in virtù del principio della soccombenza virtuale, la stessa amministrazione potrà essere condannata alla restituzione del contributo unificato. E’ proprio quanto verificatosi nella vicenda processuale in esame, in cui il Comune aveva comminato una serie di verbali per il passaggio con il rosso al semaforo. Avverso gli stessi, erano state elevate numerose impugnazioni, in quanto i verbali erano stati emessi in assenza della delibera della Giunta Comunale.

Quest’ultima, infatti, ai fini della legittimità delle contravvenzioni, avrebbe dovuto autorizzare l’installazione dell’impianto semaforico dotato di rilevatore automatico delle infrazioni. Per queste ragioni, la P.A. ha deciso di annullare i verbali in autotutela, benché nel corso del giudizio già instaurato.

Delibera della Giunta Comunale per l’installazione del dispositivo di rilevazione delle infrazioni

Il Giudice di Pace di Alessandria, ribadendo quanto già precedentemente osservato dalla Corte di Cassazione in sentenza n. 3735/2004, ha dedotto quanto segue. Ai fini della legittimità e trasparenza dell’attività amministrativa, è necessario che vi sia una delibera dell’organo comunale competente a decidere dell’installazione del dispositivo elettronico. In difetto, sussisterà una illegittimità della procedura, con cui è stato installato il dispositivo di controllo per la comminazione delle infrazioni ed una consequenziale illegittimità delle stesse.

Quindi, se la P.A. annulla in autotutela, opererà, comunque, il principio della soccombenza virtuale. In conseguenza di tutto quanto esposto, nel caso di specie, il Comune è stato reputato soccombente. Quindi, se ne inferisce il principio in base al quale: in caso di multa annullata in autotutela, la P.A, è tenuta a rimborsare il contributo unificato.

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