In caso di accesso mirato il termine di sessanta giorni entro il quale non può essere notificato l’accertamento decorre dal rilascio del verbale di consegna

accertamento

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 18624 del 07/09/2020, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di termine dilatorio, per la notifica dell’accertamento, in caso di accesso mirato. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per Irpef e Iva. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto appello, rigettato però dalla Commissione Tributaria Regionale.

L’Amministrazione finanziaria proponeva, infine, ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art 12 dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000). Sosteneva infatti l’Agenzia che, nel caso di accesso breve presso il contribuente, finalizzato alla sola acquisizione di documenti, non risultano applicabili le garanzie di cui all’ art. 12 cit. Secondo la ricorrente non era dunque necessaria la notifica di un apposito processo verbale di chiusura delle indagini. A seguito del quale fare decorrere i 60 giorni prima dell’emissione dell’accertamento.

In caso di accesso mirato il termine di sessanta giorni entro il quale non può essere notificato l’accertamento decorre dal rilascio del verbale di consegna. La decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. Evidenziano i giudici di legittimità che, in materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale deve attestare le operazioni compiute dall’Amministrazione. E nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente che questo indichi i documenti prelevati. In tal caso il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. 212/2000 decorre dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l’adozione di un ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate. In sostanza, in caso di accesso mirato il termine di sessanta giorni entro il quale non può essere notificato l’accertamento decorre dal rilascio del verbale di consegna.

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Osservazioni

Al di là dello specifico caso processuale, l’inosservanza del termine di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo. Tale termine è posto infatti a garanzia del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente. In caso di notifica dell’accertamento senza rispettare il termine dei 60 giorni, il vizio non consiste comunque nella mera omessa enunciazione dei motivi di urgenza che hanno determinato l’emissione anticipata. Ciò che rileva è la effettiva assenza di tale requisito, la cui ricorrenza deve essere provata dall’ufficio.

Le novità

Quanto sopra valeva per il passato. A partire dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020 è venuta comunque meno la citata differenziazione per i controlli a tavolino (tributi armonizzati e non), in conseguenza dell’entrata in vigore delle regole introdotte dal Dl. n. 34/2019. Il cosiddetto Decreto crescita ha infatti previsto il contraddittorio preventivo obbligatorio in tutti i procedimenti di controllo fiscale. L’Ufficio ha dunque ora l’obbligo dell’invito a comparire per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione, da proporre al contribuente prima della notifica dell’avviso di accertamento.

L’ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, deve quindi notificare il citato invito a comparire. E, in difetto, il successivo accertamento è invalido. Sempre però se, a seguito d’impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato e sempre che non si tratti di avvisi di accertamento parziale. Rimangono comunque validi gli avvisi di accertamento emessi nei casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.

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