In assenza di conferimento di procura, il difensore paga le spese del giudizio

Corte di Cassazione

In assenza di conferimento di procura, il difensore paga le spese del giudizio. Studiamo il caso.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 8851/2021, ha chiarito quando il professionista è responsabile per le spese di giudizio a cui il cliente sia stato condannato. Nella specie, la contribuente ricorreva per la cassazione di sentenza del Tribunale. A prescindere dall’oggetto del giudizio, la questione pregiudiziale atteneva alla sussistenza del potere rappresentativo del difensore.

L’avvocato che sottoscrive il ricorso in Cassazione deve essere infatti munito di procura speciale, a pena d’inammissibilità del ricorso. Il requisito della specialità della procura richiede che essa sia conferita dopo la pubblicazione della sentenza e non oltre la notificazione del ricorso. Pertanto la procura per il ricorso per cassazione è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata. Solo così viene infatti assicurata la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.

Venendo al caso di specie, la procura del ricorso, su foglio aggiunto al medesimo, difettava dello specifico riferimento al processo per cui era causa. La stessa conteneva inoltre espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità, quali la possibilità di proporre domande riconvenzionali, o la possibilità di chiamare terzi. Mancava infine ogni indicazione in merito alla data del suo conferimento.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte, il ricorso era pertanto inammissibile. Quanto alla regolamentazione delle spese, la Cassazione chiarisce poi un rilevante principio. Afferma la Corte che, in assenza di conferimento di procura, il difensore paga le spese del giudizio.

L’attività del difensore resta infatti così attività di cui questi si assume la esclusiva responsabilità. Caso diverso, invece, laddove si tratti di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura.

In tal caso non sarà ammissibile la condanna del difensore alle spese, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace. In tale circostanza, la procura, benché nulla o invalida, è idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata. E solo questa sarà dunque destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

Conclusioni

Una volta accertato che manca la procura speciale, elemento indispensabile per l’esercizio della difesa in Cassazione, l’unico soccombente deve quindi considerarsi lo stesso difensore. Se il cliente non ha conferito la procura, nulla può infatti essergli opposto. E’ necessario dunque che ogni atto giuridico rechi la qualifica di chi lo pone in essere e gli elementi attestanti il suo potere di rappresentanza. Il difetto, o comunque l’assenza della procura impedisce pertanto la valida costituzione del rapporto processuale, con ogni relativa conseguenza.

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