Il rischio che si corre se si cade in strada, mentre si cammina in ciabatte, è quello di essere risarciti per metà

calzature

Vediamo che succede se camminando per strada in ciabatte, si rimane vittima di un infortunio. Ebbene, scatta il concorso di colpa tra il Comune, proprietario della strada, e la persona che, mentre cammina in ciabatte, cade

Così ha stabilito la sentenza n. 118/2021 della sezione civile del Tribunale di Crotone.

È certamente bizzarro, ma non poi tanto inusuale, specie in estate, che si passeggi in strada indossando delle ciabatte. Calzature aperte, leggere ma sicuramente inadeguate. Può poi accadere che non si veda una buca, una mattonella malmessa, un qualsivoglia accidenti e si cada, riportando anche lesioni.

Spesso la giurisprudenza si è trovata dinanzi a casi simili, ed è concorde nel ritenere che l’indossare delle calzature inadeguate, espone al rischio della caduta.

In tal caso il risarcimento spetta, ma nei limiti della corresponsabilità.

Quindi, il rischio che si corre se si cade in strada, mentre si cammina in ciabatte, è quello di essere risarciti per metà.

Andiamo ad analizzare i criteri per il risarcimento

I danni occorsi ai passanti devono essere di regola risarciti dall’Ente proprietario della strada.

Tuttavia, nel caso in cui la caduta sia causata da un evento inevitabile ed imprevedibile, si parla di “caso fortuito”. Di conseguenza, l’onere probatorio grava sempre sul Comune o sul diverso Ente responsabile della manutenzione stradale.

In altre parole, il Comune (o altro Ente) dovrà dimostrare che il fatto non è imputabile a lui, per evitare di essere tenuto al risarcimento pieno.

Nel quantificare il risarcimento, l’attenzione viene posta anche sull’eventuale condotta incauta del pedone.

Addirittura, si è consolidato nel tempo un parametro di valutazione secondo il quale la distrazione (o comunque la condotta incauta) del pedone, può arrivare ad escludere il risarcimento del danno, se determinante rispetto all’evento.

Ed è esattamente ciò che è accaduto con una recente pronuncia della Cassazione che ha escluso il diritto al risarcimento per il soggetto caduto nel mercato rionale a causa del pavimento in cattive condizioni. Questo perché l’avvallamento era facilmente percepibile, quindi, in altre parole, il pedone poteva evitare la caduta!

Quando si può parlare di concorso di colpa del danneggiato

Si parla di concorso quando i Giudici optano nelle loro decisioni non per l’esclusione del diritto al risarcimento ma una riduzione del suo ammontare.

Detta riduzione è in questi casi proporzionata all’apporto dello stesso danneggiato, con il proprio atteggiamento imprudente, alla caduta.

È esattamente quanto affermato nella sentenza 118/21 del Tribunale di Crotone, che ha riconosciuto un concorso di colpa al pedone che cadeva e subiva lesioni, mentre passeggiava in ciabatte.

In questo caso specifico la colpa è da ascriversi all’utente che, imprudentemente, indossava calzature (ciabatte) non idonee al passeggio e che lo esponevano al pericolo di caduta, ignorando ogni norma di ordinaria prudenza.

Ecco, pertanto, che è possibile affermare che il rischio che si corre se si cade in strada, mentre si cammina in ciabatte, è quello di essere risarciti per metà.

Il concorso di colpa, quindi, scaturisce dalla condotta imprudente del danneggiato, che vedrà così ridotto l’ammontare del suo risarcimento.

In altri termini, dalla condotta imprudente del soggetto che cammina per strada in ciabatte, scaturisce un concorso di colpa e, di conseguenza, una riduzione del risarcimento cui il danneggiato avrebbe avuto diritto, se avesse tenuto un comportamento conforme alle norme di ordinaria prudenza.

Approfondimento

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