Il professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili può firmare il processo verbale all’esito della verifica fiscale

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Il professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili può firmare il processo verbale all’esito della verifica fiscale. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 31620 del 04/11/2021, ha chiarito alcuni profili operativi in tema di verifica fiscale. Nella specie, le riprese traevano origine da un controllo in relazione alla costituzione del plafond IVA. Le operazioni di verifica si erano svolte presso la sede legale della società. Il giudice d’appello annullava l’avviso, ritenendo che l’accesso e il pvc non fossero stati ritualmente eseguiti, essendo stato il verbale sottoscritto da soggetto non legittimato. Avverso tale sentenza proponeva infine ricorso l’Amministrazione, censurando la pronuncia nella parte in cui aveva statuito che l’avviso impugnato faceva riferimento ad un atto nullo. I giudici di secondo grado avevano in particolare affermato che il processo verbale non era stato portato a conoscenza della società e dei suoi soci. Il verbale non era stato infatti consegnato e sottoscritto dal legale rappresentante, bensì dal depositario delle scritture contabili, al di fuori della sede sociale.

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La decisione

La Suprema Corte ricorda innanzitutto che di ogni accesso deve essere redatto processo verbale, da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente, o da chi lo rappresenta, ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. I verbalizzanti possono però effettuare l’accesso anche fuori dalla sede del contribuente, presso l’ufficio del professionista incaricato di tenere le scritture contabili. Infatti, rileva la Corte, per l’esecuzione di accessi presso il consulente, detentore delle scritture contabili, non si richiedono particolari formalità. Ed anzi l’opposizione all’accesso, o il rifiuto di esibizione delle scritture da parte di quest’ultimo, viene sanzionata con la inutilizzabilità in favore del contribuente.

Conclusioni

Pertanto, conclude la Corte, la ratio della normativa mira a consentire l’accesso alle scritture contabili anche fuori della sede aziendale presso i locali del depositario. Questi è infatti un mandatario del contribuente. E, a maggior ragione, quando l’accesso è avvenuto presso i locali aziendali, ben può l’Agenzia comunicare il processo verbale al tenutario delle scritture contabili. E questo senza che la stessa Amministrazione debba dimostrare, in capo al ricevente, la qualità di legale rappresentante, o persona espressamente delegata dal legale rappresentante. Il tenutario delle scritture contabili è infatti investito di un onere di collaborazione con i verbalizzanti. E quindi, in sostanza, il professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili può firmare il processo verbale all’esito della verifica fiscale. E tale sottoscrizione, come detto, può avvenire anche al di fuori dei locali aziendali.

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