Il potere di autotutela può essere esercitato sino a quando non si sia formato il giudicato

Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3266 del 02/02/2022, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di autotutela. Nella specie, la società contribuente aveva impugnato un accertamento, con il quale era stato disconosciuto il costo di una fattura di acquisto. L’atto impositivo era stato emesso in sostituzione di un precedente atto impositivo, annullato in sede di autotutela. La società, per quanto di interesse, aveva rilevato l’illegittimo esercizio dell’autotutela e l’esistenza di giudicato in relazione ad un caso deciso con precedente sentenza.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso, con sentenza poi confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale. Il giudice di appello aveva ritenuto legittimo l’esercizio del potere di autotutela, ritenendo irrilevante la decisione della precedente causa, avente ad oggetto altra imposta. La contribuente proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo come la controversia decisa dal precedente giudice riguardasse in realtà la medesima vicenda. La società rilevava quindi che l’emissione di un nuovo atto, sostitutivo del precedente annullato in autotutela, era elusiva del suddetto giudicato. 

La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era infondata. Evidenziano i giudici che la deduzione di illegittimo esercizio del potere di autotutela era formulata in relazione all’emissione di un atto di autotutela sostitutiva. A tale autotutela l’Ufficio aveva proceduto dopo il deposito di una sentenza non ancora passata in giudicato all’atto della notificazione dell’atto sostitutivo. 

Il potere di autotutela  può essere esercitato sino a quando non si sia formato il giudicato

Non vi era dunque alcun vincolo del giudicato ad impedire l’intervento in autotutela. Rileva infatti la Cassazione che il potere di autotutela  può essere esercitato sino a quando non si sia formato il giudicato sull’atto oggetto dello stesso. Solo il giudicato esterno, formatosi precedentemente all’esercizio del potere di autotutela sull’atto successivamente annullato, costituisce dunque limite all’esercizio della stessa autotutela.

Conclusioni

In conclusione, solo se il giudicato si forma in epoca precedente l’emissione dell’atto di annullamento, il relativo potere dell’Amministrazione finanziaria è precluso. Se il giudicato fosse già formato, l’Amministrazione non potrebbe infatti intervenire. Ma se il giudicato non si è già formato all’atto della notificazione del nuovo atto impositivo, l’esercizio del potere di autotutela è legittimo. L’autotutela è infatti un’attività doverosa dell’Amministrazione finanziaria. E la stessa potrà pertanto sostituire l’atto annullato con un nuovo atto, anche di contenuto identico a quello annullato, ma privo dei vizi originari. 

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