Il pagamento in corso di giudizio, come anche la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, non integra acquiescenza alla pretesa tributaria 

Corte di Cassazione

Il pagamento in corso di giudizio, come anche la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, non integra acquiescenza alla pretesa tributaria.

Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 20962 del 01/10/2020, ha chiarito un importante aspetto in tema di effetti del pagamento della cartella. Nella specie, la società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento, quale responsabile in solido per debito di terzo, provvedendo successivamente, nelle more del giudizio, al pagamento degli importi. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello della società, ritenendo che il versamento effettuato dalla contribuente avesse natura di adempimento di obbligazione pecuniaria, non revocabile.

Ne conseguiva quindi, secondo i giudici di merito, la improcedibilità del giudizio per carenza di interesse, salva istanza di rimborso da parte del medesimo contribuente. La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 46 del Dlgs. 546/92 laddove la sentenza aveva ritenuto la carenza di interesse per effetto del pagamento della cartella. La ricorrente sosteneva infatti che il pagamento era stato eseguito al solo scopo di evitare successivi procedimenti espropriativi e non quale adempimento spontaneo dell’obbligazione tributaria.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. Evidenziano infatti i giudici di legittimità che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio. E che a seguito di ciò sottopongano quindi conclusioni conformi in tal senso al giudice. Tale principio è applicabile anche nel processo tributario, occorrendo che se il fatto sopravvenuto è assunto da una sola parte senza conclusioni conformi, il giudice deve valutare l’effettivo avvenuto soddisfacimento.

Il pagamento in corso di giudizio, come anche la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, non integra acquiescenza alla pretesa tributaria. Non può infatti attribuirsi al semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti di riscossione, l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur. Questo, naturalmente, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Ciò che risulta irripetibile è dunque solo il versamento di quanto spontaneamente pagato.

Conclusioni

Il principio della inidoneità del pagamento non spontaneo (bensì coatto) a provocare la cessazione della materia del contendere è, del resto, speculare al principio della sussistenza dell’interesse da parte dell’Ufficio. Basti pensare, per esempio, al caso di sgravio di una cartella di pagamento in seguito a una sentenza favorevole al contribuente. In conclusione, il pagamento da parte del contribuente della cartella in corso di giudizio può ben essere dovuto alla mera volontà di evitare le eventuali, ulteriori, spese del procedimento espropriativo. E tale comportamento, afferma la Cassazione, non può essere qualificato in termini di acquiescenza alla pretesa tributaria.

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