Il mondo è delle donne? La decisione di utilizzare l’embrione in provetta è della donna anche se l’ex revoca il consenso

gravidanza

Il mondo è delle donne? La decisione di utilizzare l’embrione in provetta è della donna, anche se l’ex revoca il consenso.

È quanto affermato in un’interessante sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. E precisamente la n. 9240/2020.

Quindi, un punto a favore delle donne. E a ragion veduta. Considerato che esse portano avanti le gravidanze. Oltre ad accollarsi tutti i problemi e i rischi connessi alla gestazione.

Sicché, una volta che l’uomo abbia prestato il consenso alla fecondazione, successivamente egli non potrà revocare il consenso all’utilizzo degli embrioni.

Pertanto, la decisione spetterà alla donna. E anche se il partner si oppone.

Sotteso a questo argomento è quello relativo alla procedura di fecondazione degli embrioni, poi criocongelati, a cui ricorrono generalmente le coppie che hanno difficoltà ad avere un figlio.

In questo caso, quindi, anche se successivamente all’inizio della procedura la coppia si separa, la procedura può continuare sulla scorta del solo consenso della donna.

Ma vediamo quali sono le motivazioni addotte in sentenza.

Motivazione del giudice di merito

Il caso deciso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stato il seguente.

Una coppia di coniugi decideva di sottoporsi alla procreazione medicalmente assistita. Questa, dopo il congelamento di quattro embrioni, veniva sospesa per problemi di salute della donna.

La coppia, inoltre, successivamente si separava, e il marito si rifiutava di confermare il consenso allo scongelamento degli embrioni nonché al successivo impianto di essi.

La donna, di contro, avviava una procedura d’urgenza per chiedere al centro che aveva provveduto alla procedura, di procedere all’impianto degli embrioni. E ciò considerata anche la sua età, di 43 anni.

Da qui, la lite giudiziaria in cui il centro si costituiva, rifiutandosi di procedere a tanto, difettando il consenso dell’ex partner. Lo stesso, infatti, evidenziava che per ogni fase della procedura di PMA fosse necessario il consenso di entrambi i genitori.

Il Tribunale, come anticipato, accoglieva le istanze della donna. Reputando che dopo la fecondazione debba prevalere il diritto alla vita dell’embrione.

Prevale l’interesse della donna e quello dell’embrione

Ci siamo chiesti se il mondo sia delle donne. Abbiamo risposto che la decisione di utilizzare l’embrione in provetta è della donna, anche se l’ex revoca il consenso. In tal modo evidenziando che, qualche volta, i diritti vengono ritagliati sulla base delle situazioni specifiche.

Alla base della motivazione in discorso, il Giudice ha addotto non solo la prevalenza del diritto alla vita dell’embrione ma anche un dato normativo. Ossia l’art. 6 della Legge n. 40/2004.

Nella specie, esso prescrive l’irrevocabilità del consenso successivamente alla fecondazione. Inoltre, l’art. 8 attribuisce “alla volontà manifestata, irrevocabile con la fecondazione, funzione determinativa della maternità, della paternità e dello status di figlio, escludendo la rilevanza di comportamenti e di eventi successivi alla fecondazione dell’ovulo”.

In tal modo, quindi, si rimette alla donna la scelta se continuare o meno la procedura e dare alla luce il figlio.

Consigliati per te