Il mobbing può causare una malattia professionale indennizzabile

Inail

Con l’ordinanza n. 8948/2020 la Cassazione ha sostenuto che l’infortunio da mobbing, anche se non incluso nelle tabelle, è indennizzabile dall’Inail. Così gli Ermellini hanno accolto le ragioni di un lavoratore, che si è visto respingere la domanda di indennizzo per danno da mobbing. In particolare, il lavoratore sosteneva la natura professionale della malattia cagionata dalla condotta mobbizzante del suo datore di lavoro. Il giudice di merito ha respinto la domanda per il fatto che si trattasse di malattia psicofisica non ricompresa nelle tabelle, quindi non indennizzabile. All’opposto, secondo la giurisprudenza qualsiasi attività lavorativa deve ritenersi assicurata dall’Inail anche se esclusa dalle tabelle, se il lavoratore dimostra che è causa della malattia. In definitiva, il mobbing può essere causa di una malattia professionale indennizzabile dall’Inail.

Il mobbing che cagiona una malattia è indennizzabile dall’Inail

Con l’ordinanza su indicata, la Cassazione si è soffermata sulla questione della indennizzabilità del mobbing, ritenendola fondata. La Corte ha rilevato come, anche la normativa specifica di settore, nel corso del tempo, ha comportato un ampliamento della tutela assicurativa. Inoltre, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la copertura assicurativa a malattie diverse da quelle incluse nelle tabelle, purché se ne dimostri la causa di lavoro. In questa direzione si pone anche la legge n. 38/2000, all’art. 10, co. 4. Essa chiarisce: che “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale.” Pertanto, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, ne consegue che sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica riconducibili all’attività lavorativa.

Conclusione

La conclusione è che ogni forma di malattia, causata dall’attività lavorativa, deve ritenersi indennizzabile dall’Inail, anche se non compresa nelle tabelle. Il tutto, purché il lavoratore dimostri il nesso di causalità tra il lavoro svolto e la causa dannosa-invalidante, che in questo causo sarebbe l’effetto del mobbing. Detta tutela rinverrebbe un suo referente anche nell’art. 38 della Costituzione. Esso prevede che: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia…”. La norma va letta unitamente all’art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute

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