Il lavoratore reintegrato dovrà restituire l’indennità all’INPS

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Il lavoratore reintegrato dovrà restituire l’indennità all’INPS. Un lavoratore licenziato per emergenza Covid-19 a partire dal 17 marzo 2020, se reintegrato al suo posto dovrà restituire l’indennità NASpl corrisposta dall’Inps. Lo ha reso noto l’ente di previdenza. Questo a fronte delle prime udienze e dei primi accordi extragiudiziali relativi ai casi di licenziamento per motivi economici verificatisi durante la pandemia.

O lo stipendio, o l’indennità

L’Ente di previdenza nazionale spiega che il lavoratore non può percepire gli stipendi pregressi e l’indennità di disoccupazione. Questo pur essendo possibile accogliere le domande di disoccupazione presentate e se il lavoratore ha contestato il licenziamento in base al divieto stabilito dall’articolo 46 del DL 18/2020 ottenendo soddisfazione a seguito di un contenzioso giudiziale o extragiudiziale. Dunque la reintegrazione sul posto di lavoro prevederà automaticamente la restituzione dell’indennità nel frattempo percepita. Si spera solo che i datori di lavoro siano condannati o si accordino a versare subito le spettanze arretrate. In modo da non creare situazioni di forte disagio.

Il lavoratore deve attivarsi per la restituzione

Ovviamente è il lavoratore che deve attivarsi per la restituzione, non deve aspettare che sia l’Inps a richiedere il dovuto. Deve contattare l’Inps e, attraverso il modello NaSpl-Com, comunicare l’esito del contenzioso ai fini della restituzione dell’indennità di disoccupazione ricevuta durante i mesi del ‘licenziamento illegittimo’.

Il lavoratore reintegrato dovrà restituire l’indennità all’Inps

La restituzione avverrà anche se è stato il datore di lavoro a revocare il suo recesso per giustificato motivo, se l’aveva intimato tra il 23 febbraio il 17 marzo scorso, chiedendo per il lavoratore riassunto l’erogazione della cassa integrazione salariale. In questo caso l’Inps si preoccuperà di recuperare quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpl, perché al lavoratore verrà riconosciuta la tutela della cassa integrazione.

Non vale per lavoro domestico o collaborazioni coordinate

L’Inps precisa però che tale norma non è applicabile al settore del lavoro domestico né ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Dunque in questi casi il datore di lavoro resta libero di recedere dal contratto. E dunque si attivano la NASpl o la Dis-Coll (l’indennità di disoccupazione per i collaboratori, introdotta dall’articolo 15 del Decreto legislativo 22/2015, che ha sostituto la vecchia indennità una tantum.

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