Il Gratuito Patrocinio: cos’è e come funziona?

gratuito patrocinio

 La disciplina del Gratuito Patrocinio è contenuta nel Testo Unico delle spese di Giustizia (D.P.R. n. 115 del 30/05/2002).

Il Gratuito Patrocinio cos’è e come funziona

Consente alle persone con difficoltà economiche di accedere “gratuitamente” alla giustizia per la tutela di un proprio diritto e di farsi rappresentare da un avvocato, liberamente scelto ed iscritto in appositi elenchi, senza dover sostenere i costi del processo che saranno sostenuti dallo Stato.

L’art. 24 della Costituzionale Italiana riconosce, infatti, a tutti i cittadini “non abbienti” la possibilità di agire in giudizio, al fine di rendere inviolabile il diritto di difesa.

La norma costituzionale richiamata pone i principi base della tutela giurisdizionale. Sancisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Il diritto di difesa, è, pertanto, un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e costituisce il fulcro di ogni sistema democratico.

Corollario di tale tutela è l’obbligo di assistenza da parte di un esercente la professione legale.

Prima ancora che difendersi, lo Stato assicura la professionalità di avvocati abilitati al gratuito patrocinio ed iscritti in appositi Albi, consultabili on line sui siti dei vari Consigli dell’Ordine.

Quindi, lo Stato si fa carico delle spese legali tramite il pagamento diretto della parcella dell’Avvocato e l’esenzione dai costi amministrativi del processo come marche da bollo e contributo unificato, sostituendosi al cittadino anche per il pagamento di altre spese di giudizio.

Chi ha diritto al Gratuito Patrocinio?

Il Gratuito Patrocinio è assicurato in tutte le giurisdizioni: vale, pertanto, nell’ambito di un processo civile, nelle procedure di Volontaria Giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, etc.), nei giudizi penali, amministrativi, contabili e tributari.

Non è invece ammesso:

nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti)

per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa e connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti.

Per ogni giurisdizione ci sono requisiti e modalità di accesso diversi. Noi ci soffermeremo sulla giurisdizione civile.

Possono ottenere il Gratuito Patrocinio

-I cittadini italiani

-gli stranieri con un regolare permesso di soggiorno

-gli apolidi

-gli enti od associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica

Requisiti Reddituali

E’ ammesso al patrocinio a spese dello Stato solo colui che sia titolare di un reddito imponibile IRPEF non superiore ad 11.493,82.

Questo dato non è fisso ma è rinnovato ogni due anni con Decreto Ministeriale sulla base degli indici Istat.

Il reddito imponibile non è il reddito ISEE. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia.

Pertanto, se una persona componente il nucleo familiare non abita più nella stessa residenza, occorre attivarsi presso il Comune per farne accertare il cambio di residenza o dichiarare l’irreperibilità.

Analogamente, nel caso di coniuge separato che non abbia trasferito la propria residenza.

Si terrà conto del solo reddito dell’istante nell’ipotesi in cui le cause hanno per oggetto diritti della personalità o se gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi.

Nella determinazione del reddito si tiene conto anche dei redditi esenti da Irpef (pensione invalidità, indennità di accompagnamento ecc.) o che sono soggetti a imposta sostitutiva.

L’effettività del reddito, dopo il deposito dell’istanza di ammissione, è verificata dall’Agenzia delle Entrate.

L’eventuale mutamento delle condizioni reddituali in corso di causa comporta la revoca o l’ammissione precedentemente negata all’istituto.

Come presentare l’istanza di ammissione

L’istanza, il cui modulo è scaricabile dal sito del Consiglio dell’Ordine di riferimento, devono essere inoltrate telematicamente e a provvedervi sarà il procuratore stesso.

L’istanza deve contenere:

le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica (ossia insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela…, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune)

-dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione.

Alla domanda, pertanto, non è necessario allegare la copia della dichiarazione dei redditi. Il Consiglio dell’Ordine può comunque chiedere la documentazione contabile (dichiarazione dei redditi ultimo anno, Cud, attestazione disoccupazione o ogni altro documento utile a provare la situazione di difficoltà economica).

Dichiarazioni false o omissioni contenute nell’autocertificazione relative alle condizioni di reddito sono pulite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,81 a € 1.549,37.

gli estremi della pretesa che si intende far valere in causa, specificandone le prove

-la firma autentica dell’avvocato

Il Consiglio ha 10 giorni di tempo (non perentori) per valutare la fondatezza delle pretese e la sussistenza dei requisiti di ammissione.

Il CONSIGLIO DELL’ORDINE può decidere se:

ammettere l’interessato al patrocinio in via anticipata e provvisoria, qualora ritenga sussistenti le condizioni di reddito necessarie e sempre che le pretese non appaino manifestamente infondate

respingere la domanda

dichiarare la domanda inammissibile

L’interessato, nelle ultime due ipotesi sopra richiamate, potrà riproporre l’istanza al giudice competente o al Presidente della sezione competente qualora il processo non sia stato ancora instaurato che deciderà con decreto unitamente al marito.

Il difensore ed il consulente tecnico possono chiedere o percepire dal proprio assistito compensi?

La risposta è negativa. Assolutamente no!

Altrimenti commettono un grave illecito deontologico, sanzionabile dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Entrambi possono percepire il compenso esclusivamente da parte dello Stato.

Approfondimento

Convivenze di fatto

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