Il giudice, se l’atto tributario impugnato è illegittimo solo in parte, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve riquantificarlo

Cassazione

Il giudice, se l’atto tributario impugnato è illegittimo solo in parte, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve riquantificarlo. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 39660 del 13/12/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in merito alla natura del processo tributario. Nella specie, nell’ambito di un giudizio avverso quattro cartelle di pagamento, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione. L’Amministrazione finanziaria evidenziava che, vista la già intervenuta riduzione delle riprese alla base delle cartelle, il giudice non poteva annullare poi, integralmente, le stesse cartelle. La Commissione Tributaria Regionale, affermava l’Agenzia delle Entrate, avrebbe quindi dovuto eventualmente ricondurle alla misura corretta.

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La decisione

Secondo la Corte di Cassazione la censura era fondata. Evidenziano i giudici di legittimità che il processo tributario ha natura di impugnazione-merito. Pertanto, il giudice, se l’atto tributario impugnato è illegittimo solo in parte, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve riquantificarlo nella misura dovuta. Se quindi la pretesa già contenuta nell’accertamento viene ridotta, il giudice non può invalidare “in toto” la corrispondente cartella. Lo stesso giudice deve pertanto ricondurre la cartella alla misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell’accertamento originario.

Osservazioni

In sostanza, il giudizio tributario non si connota come giudizio di “impugnazione-annullamento”, bensì, come detto, come giudizio di “impugnazione-merito”. Tale processo non è finalizzato infatti soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario. E tale decisione sostituisce l’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della corretta pretesa erariale. Il giudice può però operare tale riquantificazione solo entro i limiti posti dalle ragioni esposte nell’atto impositivo e dai motivi dedotti nel ricorso.

Questo non vuol dire comunque che non possa annullare gli atti che riconosce illegittimi. In particolare, ad esempio, in caso di mancanza di motivazione, la tutela non potrà che consistere nell’invalidazione del provvedimento. Soprattutto quando la carenza di motivazione sia tale da non consentire l’identificazione degli elementi materiali e giuridici cui è correlata la pretesa. Il giudice, in ogni caso, pur disponendo di un potere di indagine, non può, ovviamente, sostituirsi all’Amministrazione nella ricerca dei presupposti del rapporto d’imposta.

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