Il giudice sancisce l’obbligo di vaccinarsi per gli operatori sanitari e per gli appartenenti all’ambiente medico

vaccino

Le polemiche sul vaccino hanno scatenato, fin dall’inizio, una serie di defezioni, anche in ambito sanitario. Diversi, infatti, sono stati coloro che hanno rifiutato di vaccinarsi. Tanto che il problema sull’obbligo di vaccinazione da parte dei medici e del personale sanitario è divenuto un problema costituzionale/giuridico.

Sul punto, si è precisato che la Costituzione Italiana prescrive la possibilità di imporre il trattamento sanitario obbligatorio quando ciò sia necessario per ragioni di interesse pubblico. Come accade per il Covid.

Sicché, proprio per sfidare la sorte, taluni hanno continuato portare avanti la battaglia sulla libertà di scelta in ordine al vaccino anti Covid ma senza esito fausto.

Infatti, già da alcuni mesi, gli Ordini dei Medici ribadiscono l’obbligo della vaccinazione per la categoria. Pena l’applicazione di sanzioni fino al licenziamento. Pertanto, sfortunata è stata la battaglia in tal senso, condotta da 10 dipendenti di due RSA, che hanno fatto ricorso al Giudice contro la sospensione derivata dal rifiuto opposto all’immunizzazione.

Tuttavia, l’obbligo di vaccinarsi per gli operatori sanitari e per gli appartenenti all’ambiente medico è sancito anche dal giudice. In proposito, infatti, il Tribunale di Belluno ha stabilito che i lavoratori che rifiutano di vaccinarsi contro il coronavirus possono essere sospesi e messi in ferie forzate. Senza diritto allo stipendio.

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La vicenda

Ebbene, i dieci dipendenti delle due RSA, erano stati dichiarati inidonei al servizio da parte del medico del lavoro. Per essersi rifiutati di effettuare il vaccino. Dei dieci in questione, otto erano operatori sociosanitari e due infermieri.

Essi sono stati sospesi dal servizio. E collocati in ferie forzate senza stipendio. Sicché, hanno proceduto ad impugnare il provvedimento dinanzi al Tribunale di Belluno, convinti di aver ragione.

Pertanto, nel ricorso  hanno chiesto di essere reintegrati nel servizio con regolare stipendio. Previa declaratoria di illegittimità del provvedimento sanzionatorio. Tuttavia, hanno avuto la peggio in quanto il Tribunale ha rigettato il ricorso. E ciò sulla base della considerazione che l’obbligo di vaccinarsi per gli operatori sanitari è strettamente collegato al lavoro svolto a contatto con le persone fragili.

Sicché, si pone come un obbligo nascente dalla necessità di tutelare la salute dei terzi. Costituiti, per lo più, da categorie fragili e a rischio. Tali sono, infatti, gli ospiti della RSA.

Da qui, la legittimità del provvedimento temporaneo di sospensione. Dovuto all’inidoneità al lavoro per i non vaccinati. Il tutto con la conseguenza che essi potranno tornare a lavoro solo quando sarà cessata la pandemia o quando saranno disposti a vaccinarsi.

Si tratta della prima decisione giurisprudenziale che sancisce l’obbligatorietà del vaccino e/o, comunque, la legittimità delle sanzioni in caso di rifiuto. Essa, quindi, rappresenta un importante precedente in materia. In quanto per la prima volta, un giudice sancisce l’obbligo di vaccinarsi per gli operatori sanitari e per gli appartenenti all’ambiente medico.

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