Il giudice deve rispettare i minimi tariffari

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La Cassazione, con l’Ord. n. 18238 del 02/09/2020, ha chiarito una rilevante questione, sia processuale che etico-professionale, quale quella della corretta applicazione dei minimi tariffari. Nella specie, il contribuente aveva citato Roma Capitale e Agenzia Entrate Riscossione dinanzi al GdP di Roma per l’opposizione ad alcune cartelle di pagamento. Il giudice di pace dichiarava inammissibile l’opposizione e il contribuente proponeva appello avverso tale decisione. Il Tribunale di Roma, visto l’annullamento, in corso di giudizio, dei ruoli relativi ai crediti pretesi da Roma Capitale, dichiarava la cessata materia del contendere. Quanto alle spese di giudizio, il Tribunale condannava Agenzia delle Entrate Riscossione, virtualmente soccombente. Per il primo grado, liquidava euro 300,00 per onorari ed euro 43,00 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Per il secondo grado, liquidava euro 500,00 per onorari ed euro 91,50 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Il ricorso per cassazione

Il contribuente proponeva ricorso avverso tale sentenza, sostenendo che, nella determinazione delle spese di giudizio, il giudice deve rispettare i minimi tariffari. Il ricorrente deduceva quindi, tra le altre, la violazione degli artt. 91 c.p.c e 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018. E rilevava come il Tribunale aveva erroneamente liquidato i compensi di ambedue i gradi di giudizio in forma omnicomprensiva ed in misura inferiore ai minimi.

La decisione

Secondo la Suprema Corte, il ricorso era fondato. Rileva infatti la Cassazione che, sia per il primo grado che per il secondo grado di giudizio, sussisteva la denunciata violazione dei minimi tariffari. Tenendo conto delle tabelle allegate al Dm. n. 55/2014 (come modificato dal Dm. n. 37/18) gli importi erano differenti da quelli indicati dal giudice. Per il primo grado, in rapporto allo scaglione di riferimento (euro 1.100,01 – 5.200,00), i minimi erano i seguenti. Fase di studio: euro 112,50; fase introduttiva: euro 120,00: fase decisionale: euro 202,50. Quindi i “minimi” erano complessivamente pari ad euro 435,00, a fronte di quelli liquidati per euro 300,00. Per il secondo grado, in rapporto allo scaglione di riferimento (euro 1.100,01 – 5.200,00), i minimi erano invece i seguenti.

a)Fase di studio: euro 202,50;

b)fase introduttiva: euro 202,50;

c)fase decisionale: euro 405,00.

Quindi i “minimi” erano complessivamente pari ad euro 810,00, a fronte di quelli liquidati per euro 500,00.

Osservazioni

In conclusione, il giudice deve rispettare i minimi tariffari. L’inosservanza degli stessi si pone infatti in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali, sancita dall’art. 24, L 13 giugno 1942, n. 794. Il giudice, del resto, in presenza di una nota specifica della parte vittoriosa, ha l’onere, laddove intenda ridurre quanto indicato, di darne adeguata motivazione. Si ricorda infine che il giudice deve liquidare le spese di giudizio in modo distinto, per spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio. Solo così, infatti, le parti potranno controllare i criteri di calcolo adottati, essendo quindi illegittima la liquidazione cumulativa delle spese.

 

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