Il finanziamento soci non giustificato può far presumere l’immissione in azienda di utili occulti

Agenzia delle Entrate

Il finanziamento soci non giustificato può far presumere l’immissione in azienda di utili occulti. Studiamo il caso.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 1151 del 17/01/2022, ha chiarito alcune rilevanti conseguenze fiscali in caso di finanziamento soci non giustificati da adeguata capacità finanziaria. Nella specie, l’Agenzia delle Entrate aveva, in particolare, considerato i finanziamenti eseguiti dai soci, come ricavi in nero. Avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso, che era stato accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. L’Amministrazione finanziaria aveva quindi proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale lo aveva rigettato. Ritenevano infatti i giudici di secondo grado che non sussistevano i presupposti per procedere ad accertamento induttivo. E che il metodo di accertamento era comunque basato su elementi indiziari privi di certezza, precisione e concordanza. Con riferimento ai finanziamenti dei soci, l’Agenzia delle Entrate non aveva del resto provato che gli importi versati derivassero da ricavi in nero. 

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate

Avverso tale pronuncia l’Amministrazione finanziaria proponeva infine ricorso per cassazione. La ricorrente deduceva che la pretesa era basata in realtà su di un accertamento analitico-induttivo. Nonostante la formale regolarità della contabilità, costituiva peraltro elemento presuntivo idoneo la circostanza che i finanziamenti erano stati eseguiti da soci senza adeguata capacità finanziaria. 

Il finanziamento soci non giustificato può far presumere l’immissione in azienda di utili occulti

Secondo l’Agenzia si poteva quindi inferire che erano stati occultati ricavi non dichiarati. Né valeva, come presunzione contraria, la circostanza relativa allo svolgimento, da parte dei soci, di altre attività commerciali.

La decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. Evidenziano i giudici di legittimità che il rilievo relativo alla circostanza che i finanziamenti eseguiti dai soci non erano giustificati era stato supportato da diversi elementi indiziari. Tra questi: la mancanza di capacità finanziaria, gli ingenti importi, la mancanza di delibera assembleare, il fatto che i versamenti fossero avvenuti in contanti. Era dunque possibile concludere che i finanziamenti erano in realtà serviti per reintegrare le casse societarie di corrispettivi incassati, ma non transitati in contabilità.

L’esistenza di attività non dichiarate, o l’inesistenza di passività dichiarate, è infatti desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. E i suddetti elementi indiziari presentavano tali caratteristiche. In generale, quindi, il finanziamento soci non giustificato può far presumere l’immissione in azienda di utili occulti. Anche considerato che, per essere opponibile al Fisco, il finanziamento soci richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili. 

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