I titolari di Partita Iva non devono pagare l’IRPEF in questi casi secondo l’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate

Nel presente articolo il Comitato di ProiezionidiBorsa spiega perché i titolari di Partita Iva non devono pagare l’IRPEF in questi casi secondo l’Agenzia delle Entrate. La motivazione prende in esame la risposta che il Fisco ha pubblicato dopo l’interpello di cassa professionale e che fa luce su degli aspetti specifici.

La risposta del Fisco all’interpello

Per mezzo della pubblicazione dell’interpello 395/2020, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interrogativo posto da una cassa professionale relativamente all’indennità Covid-19 una tantum. L’AdE ha specificato che gli indennizzi che i professionisti hanno ricevuto si possono ritenere esenti da imposizione fiscale. Questa regola, però, si considera valida solo nella misura in cui si evidenzi l’aspetto assistenziale dell’indennità. Pertanto, l’esenzione dal pagamento delle imposte sulla quota viaggia di pari passo alla non riconducibilità dell’indennizzo a qualsiasi categoria di reddito sostituto. Pertanto i titolari di Partita Iva non devono pagare l’IRPEF in questi casi secondo l’Agenzia delle Entrate. Questo significa che l’indennità deve conservare una natura preminentemente assistenziale perché rientri nell’inquadramento dell’Agenzia delle Entrate.

I titolari di Partita Iva non devono pagare l’IRPEF in questi casi secondo l’Agenzia delle Entrate

Nello specifico, la domanda dell’Ente di cassa professionale aveva richiesto chiarimenti circa l’inquadramento fiscale dell’indennità straordinaria assistenziale Covid-19. Si tratta del sussidio erogato una tantum agli iscritti alla Cassa che, per ragioni di salute connesse al Covid-19, avevano subito un ricovero in ospedale. In tali circostanze, l’importo dell’indennità risulta esentasse. Nello specifico, i sussidi che sono stati erogati avevano una portata differente in ragione della gravità del caso ed andavano da 4.000 a 1.000 euro. La risposta dell’Agenzia delle Entrate rimarca la circolare 20/E del 13 maggio 2011 nella quale si specifica che: le prestazioni assistenziali concesse in via straordinaria non si riconducono a redditi di alcuni tipo. Questo descrive appieno la situazione di eccezionalità dell’indennizzo, quindi, tale indennità  è parimenti considerabile esente dal prelievo fiscale. Pertanto, nei casi in cui sussista e si dimostri la natura squisitamente assistenziale dell’indennità, ad essa è possibile non applicare la consueta tassazione.

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