I sussidi per il Covid-19 una tantum non vanno tassati

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L’Agenzia delle Entrate conferma che i sussidi per il Covid-19 una tantum non vanno tassati. Un Ente di previdenza e assistenza si è rivolta all’Amministrazione finanziaria per ottenere un parere ben preciso su una misura adottata per i suoi iscritti. L’Ente di previdenza in questione è di tipo associativo senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato.

Provvedimento ad hoc per gli iscritti

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria l’Ente ha deliberato un provvedimento ad hoc per i suoi iscritti come misura aggiuntiva a quelle messe in campo dal Governo. Gli iscritti all’Ente di previdenza hanno potuto sfruttare una indennità assistenziale straordinaria Covid-19.

Questa misura ulteriore ha previsto il riconoscimento di un sussidio una tantum a tutti gli iscritti che si trovavano in determinate condizioni. Vediamo in pochi minuti quali sono.

Gli iscritti ricoverati in ospedale, in quarantena o isolamento domiciliare obbligatorio per aver contratto il coronavirus potevano ottenere questo sussidio.

Quanto vale il sussidio

L’Ente di previdenza ha stabilito vari scaglioni in base alla gravità dell’evento. Gli iscritti ricoverati in terapia intensiva beneficiano di 4mila euro mentre chi ha varcato la soglia per finire in corsia con un semplice ricovero ottiene 2mila euro. I liberi professionisti in isolamento domiciliare obbligatorio oppure in quarantena prescritta da Asl ricevono 1.000 euro.

La richiesta all’Agenzia delle Entrate

La cassa previdenziale privata ora ha sottoposto un interpello all’Agenzia delle Entrate per capire quale trattamento fiscale applicare in qualità di sostituto d’imposta. Le indennità non sono state erogate ancora. L’Ente previdenziale vuole avere il quadro preciso di come muoversi dal punto di vista fiscale, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

L’istante tiene a ribadire che l’ indennità assistenziale straordinaria Covid-19 è una somma forfettaria assegnata una tantum non avente la finalità di sostituire o compensare un reddito perduto. Questa misura va nel solco di fornire agli iscritti una forma di sostegno a fronte dell’oggettiva condizione patologica e/o di isolamento derivante da contagio da Covid-19. L’Agenzia delle Entrate ha rassicurato l’Ente ritenendo che i sussidi per il Covid-19 una tantum non vanno tassati.

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