I contratti stipulati al telefono sono validi? Ecco i segreti per risolvere definitivamente il problema dei contratti stipulati telefonicamente

i segreti per risolvere definitivamente il problema dei contratti stipulati telefonicamente

Accade sempre più spesso di ricevere telefonate insistenti da parte di call center incaricati da aziende telefoniche, di energia elettrica ma non solo.  Il consiglio che si offre è, innanzitutto, quello di non rispondere al telefono se il numero è sconosciuto o ha prefissi strani. Se si risponde al telefono, e ci si ritrova a parlare con l’operatore, sarebbe bene non innervosirsi e non maltrattare il malcapitato.

Ricordiamo sempre che questi ragazzi e queste ragazze stanno solo svolgendo il loro lavoro. Ma cosa succede se, dopo aver parlato con uno di questi operatori, ci si ritrova ad aver stipulato un contratto nuovo di zecca?

I contratti stipulati al telefono sono validi?

I contratti stipulati al telefono sono validi? Ecco i segreti per risolvere definitivamente il problema dei contratti stipulati telefonicamente.

Nel 2014 l’Italia, recependo la normativa europea, ha dato il via alla possibilità di stipulare verbalmente un contratto. Il contratto potrà essere concluso verbalmente a patto che venga allegata la registrazione della voce del cliente che conclude lo stesso.

Il fornitore del servizio dovrà inviare al cliente una copia del contratto in forma scritta. Questo contratto dovrà contenere tutte le condizioni che sono state, precedentemente, approvate oralmente.

Il cliente avrà, così, la possibilità di rileggere il contratto e di controfirmarlo. Ma cosa accade nel caso in cui non vengano rispettate queste direttive? I contratti stipulati al telefono sono validi?

Ecco i segreti per risolvere definitivamente il problema dei contratti stipulati telefonicamente.

Perché segreto? Perché in pochi sanno che, se il contratto scritto non viene inviato e controfirmato, il cliente potrà recedere dallo stesso in qualsiasi momento. Questo recesso potrà avvenire anche senza rispettare i termini di preavviso previsti dalla legge.

La domanda, che sorge spontanea, è quella legata alla validità di un contratto stipulato telefonicamente ma non controfirmato. Il legislatore nega che il consenso possa essere raccolto soltanto in forma verbale. Sarà necessario l’utilizzo di un supporto durevole, ad esempio la registrazione vocale della conversazione e, in ogni caso, la controfirma.

Codice del consumo

Il codice del consumo, all’art. 51, prevede che l’operatore dovrà fornire al cliente, entro un tempo ragionevole, la conferma della conclusione del contratto.

Questo dovrà avvenire prima che venga dato inizio all’esecuzione. Lo stesso codice prevede, poi, che, prima della conclusione del contratto, dovranno essere fornite le informazioni riguardanti le caratteristiche principali del bene o del servizio. Tra queste il diritto di recesso, il costo totale, la durata del contratto.

Per quanto riguarda le compagnie telefoniche, invece, la Commissione europea ha emanato un nuovo regolamento. Dal 21 dicembre 2020 stipulare contratti telefonici sarà più chiaro e trasparente.

Gli operatori saranno obbligati a fare un riassunto delle condizioni generali prima di ottenere la firma del cliente. Il tutto verrà inserito in un documento standardizzato che aiuterà il cliente a orientarsi tra le varie compagnie. Quindi, per rispondere alla domanda sì, i contratti stipulati al telefono sono validi ma solo se rispettano determinate regole.

Ecco svelati i segreti per risolvere definitivamente il problema dei contratti stipulati telefonicamente.

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