I beni del fondo patrimoniale sono ipotecabili ma non sempre pignorabili dal fisco

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Se qualcuno avesse costituito un fondo patrimoniale per tutelare i propri beni da famelici creditori, e’ bene che conosca quali sono i limiti e i vantaggi di detta segregazione. Il fondo patrimoniale si costituisce per atto pubblico o per testamento e vincola i beni che lo costituiscono al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Pertanto, esso non e’ aggredibile per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per esigenze estranee ai bisogni della famiglia. Sarebbe, quindi, aggredibile, al contrario, per debiti che siano stati contratti per scopi relativi alle esigenze familiari.

A cio’ aggiungasi, che ulteriore falcidia alla protezione offerta dal fondo sarebbe l’introduzione, da parte del legislatore del 2015 dell’art. 2929 bis c.c.. La norma prevede la possibilita’ di aggredire direttamente i beni del fondo con un’azione esecutiva se il credito sia nato anteriormente alla costituzione del vincolo. Cio’ consentirebbe il pignoramento dei beni facenti parte del fondo allorquando la sua annotazione all’atto di matrimonio sia avvenuta dopo la contrazione del debito. La prova circa l’anteriorita’ spetta al creditore che agisce in executivis. Tuttavia, detta azione e’ consentita soltanto se intrapresa entro un anno dalla trascrizione del fondo (mediante annotazione).

I beni del fondo patrimoniale sono ipotecabili ma non sempre pignorabili dal fisco

Se il creditore, poi, e’ il fisco, ferma l’operativita’ della disciplina generale su descritta, soccorrono anche specifiche limitazioni che delimitano l’azione esecutiva da parte dello stesso. In via di principio, e’ consentita l’iscrizione dell’ipoteca sui beni del fondo per crediti che superino i 20.000 euro. Cio’ varrebbe, secondo parte della giurisprudenza di legittimita’, anche qualora sia interdetto il pignoramento da parte del fisco perche’ trattasi di prima casa. La ragione di questa apparente antinomia, risiederebbe nel fatto che l’ipoteca, di per se’, non preclude la disponibilita’ del bene ma si traduce solo in un atto conservativo.

Esso, realizza una garanzia patrimoniale preferenziale a favore del trascrivente. Quindi, se per esempio, successivamente si dovesse sciogliere il fondo patrimoniale, il bene ipotecato potrebbe essere pignorato. Pertanto, anche quando non sarebbe possibile alcuna azione esecutiva perche’ il bene fa parte del fondo o e’ una prima casa, sarebbe purtuttavia possibile iscrivere l’ipoteca. Il tutto, ovviamente, nei limiti di ammontare del credito di 20 mila euro. Qualora, invece, non si tratti di prima casa, l’azione esecutiva puo’ essere esperita anche dal fisco ma soltanto per crediti che eccedano 120.000 euro.

La giurisprudenza

La giurisprudenza, ritiene tuttavia, che anche quando si tratti di prima casa, il fisco possa immettersi, nella procedura esecutiva attivata da altri, ossia da un privato. Cio’ perche’ per lo stesso non sussiste il limite di impignorabilita’ della prima casa. A questo punto, appare opportuno chiarire cosa si intenda per prima casa. Al riguardo, si e’ chiarito che puo’ essere reputato tale il bene che presenti tutti i seguenti requisiti, cumulativamente: deve trattarsi dell’unico immobile di proprieta’ del debitore, nel quale egli abbia fissato la residenza anagrafica.

Inoltre, non deve trattarsi di immobile di lusso e deve essere stato accatastato come civile abitazione. Pertanto, si puo’ concludere affermando che il fisco puo’ iscrivere ipoteca sull’abitazione del debitore facente parte di un fondo patrimoniale, almeno se si segue l’orientamento giurisprudenziale prevalente (Cassazione n. 5017/2020). Tuttavia, come detto, deve trattarsi di un debito superiore ad euro 20.000. Non potra’, pero’ procedere al pignoramento sia se il fondo e’ anteriore al debito. Questo  sia se si tratti di prima casa e se il credito non ecceda i 120.000 euro.

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