Grazie al Maxi decreto Ristori sarà più facile sanare i debiti

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Grazie al Maxi decreto Ristori sarà più facile sanare i debiti. Esso, infatti, ha introdotto importanti novità che snelliscono le procedure da sovraindebitamento. Ciò, modificando, appunto la relativa legge n. 2 del 2012. In tal modo, sarà più agevole per imprese e consumatori, liberarsi dalle pendenze debitorie, conformemente a quanto voluto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza dlgs n. 14/2019. Vediamo, però, in che modo si è inteso facilitare la risoluzione delle su indicate procedure.

Quali sono le novità introdotte dal Maxi Decreto

Si è detto che grazie al Maxi Decreto Ristori sarà più facile sanare i debiti. Vediamo, però, come. Anzitutto, attraverso un ampliamento della nozione di consumatore, estesa anche alla persona fisica contemporaneamente socia di società di persone, purché il sovraindebitamento riguardi solo debiti personali. Secondo elemento di novità riguarda i presupposti di ammissibilità alle procedure di indebitamento. In proposito, viene eliminata la previsione per la quale, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano (su cui deve basarsi l’accordo di ristrutturazione) può prevedere solo la dilazione del pagamento.

Invece, alle condizioni soggettive che impediscono l’accesso alla procedura se ne aggiungono di ulteriori. In particolare:

1) aver ottenuto l’esdebitazione per due volte;

2) aver determinato con grave colpa, malafede o frode il sovraindebitamento;

3) aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Altra novità è che viene estensa la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento ai familiari conviventi. Ciò è possibile quando la crisi economica familiare ha un’origine comune oppure anche quando i soggetti sovraindebitati sono familiari. In tal modo, i membri della stessa famiglia hanno la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi.

Per membri della stessa famiglia devono intendersi: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

Organismo di composizione della crisi

Per quanto attiene al contenuto dell’accordo o al piano del consumatore, non ci sono grosse novità. L’unica particolarità è che il deposito della proposta di accordo di composizione della crisi e  quella del piano del consumatore, dovranno essere accompagnati da una relazione dell’organismo di composizione della crisi. Inoltre, sono previste una serie di sanzioni per il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento.

Egli, infatti, non potrà presentare osservazioni al piano, né reclamo avverso l’omologazione, né tantomeno far valere cause di inammissibilità. Infine, per quanto riguarda l’esecuzione del piano del consumatore, i crediti che devono essere soddisfatti preferenzialmente sono quelli relativi all’assistenza dei professionisti. Poi, una delle novità più importanti riguarda la figura del debitore incapiente che, se è meritevole, otterrà dei vantaggi. Cioè, gli si concederanno 4 anni dall’emissione del decreto del giudice, per soddisfare i creditori almeno nella misura del 10%.

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