Gli interessi ballerini di questo Buono fruttifero postale. Come sciogliere i dubbi?

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A metà anni Ottanta, ai tempi della Lira e degli interesse alle stelle, Poste Italiane e l’allora dicastero del Tesoro, misero in piedi un bel casotto. Misero in commercio i Buoni serie Q/P (trentennali), che a scadenza stanno generando tanta confusione sul montante finale. Il caos verte circa gli interessi ballerini di questo Buono fruttifero postale. Quindi, come sciogliere i dubbi e non rischiare di incassare un montante inferiore?

Alle fonti del pasticcio dei Buoni

Questa nuova serie trentennale fu emessa dopo luglio 1986. Per la loro emissione però si decise di non buttare via i vecchi titoli in deposito e di “riciclarli” per la nuova serie. Avvenne che l’allora dicastero del Tesoro impartì a Poste di usare pure i Buoni invenduti presenti in deposito. Ma solo dopo averli timbrati fronte-retro con l’indicazione della nuova serie. Il problema era che si usarono Buoni cartacei in cui era impresso con certezza il rendimento solo fino al 20° anno.

Il problema dell’ultimo decennio

In soldoni, il caos riguarda il montante maturato dal 21° al 30° anno di vita di tali titoli. Perché all’epoca le Poste dimenticarono di mettere gli interessi sull’ultima decade di vita del Bfp. A complicare le cose, quei Buoni ritimbrati avevano sul loro dorso indicazioni diverse tra loro circa la remunerazione dell’ultimo decennio.

Per ogni singolo bimestre dal 21° al 30° anno vi erano in sostanza tre rendimenti differenti. Su alcuni c’era scritto che si sarebbero riscosse lire 258.150, su altri lire 1.290.751, su altri ancora lire 1.777.400. Come si evince, una bella differenza tra di loro.

Le due scuole di pensiero

Il problema è ovviamente una questione di saldi (e soldi) finali, che sono in un caso più generosi, in un altro meno. Alcuni Tribunali e la stessa Corte di Appello di Milano affermano che ai Buoni della serie Q/P si applicano i rendimenti (più bassi) previsti dal D.M. 13/06/’86. Di contro, altre Corti d’Appello sottolineano il fatto che di mezzo c’è stata una dimenticanza delle Poste nell’apporre i rendimenti. Questo, continuano, fa comunque sorgere in capo al risparmiatore un legittimo diritto che merita rispetto e tutela. Tradotto, affermano, l’errore è stato delle Poste insieme al Ministero, per cui di mezzo non ci possono andare i rimborsi finali dei clienti.

Sulla faccenda sono già tante e diverse le sentenze pronunciate in questi anni. Tra esse citiamo solo la n. 13979/2007 e la n. 3963/2019, entrambe delle Sezioni Unite della Suprema Corte. Ma quasi sicuramente la diatriba sarà sciolta una volta per tutte solo a seguito di un futuro pronunciamento dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Questione di euro

Al risparmiatore più che altro interessa il saldo finale: quanto porterà a casa? Perché c’è un’altra considerazione da fare. Per i Buoni emessi dal 21 settembre 1986, è stata infatti introdotta la tassazione del 6,25% sugli interessi maturati da tali titoli. Questa però non era contenuta nelle tabelle allegate al D.M. del 13/06/86. Dunque un risparmiatore che all’epoca comprava il titolo e ne leggeva la tabella, mai avrebbe capito quale sarebbe stato realmente il suo montante. L’introduzione della tassa del 6,25% impatta ovviamente tanto sugli interessi lordi che su quelli al netto della stessa. E sono quest’ultimi quelli che Poste generalmente riconosce al cliente.

Gli interessi ballerini di questo Buono fruttifero postale. Come sciogliere i dubbi

Quindi può succedere che, alla scadenza del trentennio, le somme proposte da Poste non coincidano con i calcoli che un cliente si è fatto. Cosa fare? Una possibile soluzione potrebbe essere quella di adire l’azione legale. Tuttavia, per intraprendere quest’ultima soluzione, è importante che il titolo in questione abbia:

a)  una doppia timbratura;

b) una griglia (interessi e/o montante) limitata al solo 20° anno di vita;

c) emissione successiva al luglio 1986.

In ogni caso, una scelta molto saggia potrebbe essere quella di chiedere il parere di esperto in materia e fugare ogni residuo dubbio.

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