Gli eredi devono fare attenzione perché in questi casi il curatore dell’eredità giacente può far vendere i beni ereditari mobili e immobili

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Come noto, la successione di una persona si apre al momento della sua morte nel luogo del suo ultimo domicilio. Sia quando ci sia successione testamentaria che legittima è possibile si abbia una fase di incertezza, che si verifica prima dell’accettazione dell’eredità. Infatti, la legge prevede che l’erede possa scegliere se accettare o rifiutare di acquisire il patrimonio, attivo e passivo, del defunto.

In questa fase di incertezza si parla di eredità giacente. I beni che fanno parte del patrimonio del defunto rimangono senza un titolare e sono sprovvisti, quindi, della più basilare opera di gestione. Allora la legge prevede la possibilità di nominare un curatore dell’eredità giacente. La procedura di nomina è attivabile dagli interessati oppure d’ufficio dal giudice. La nomina del curatore è necessaria per conservare i beni, che potrebbero deteriorarsi, e gestire i rapporti con gli eventuali creditori del defunto.

Le regole dell’eredità giacente

Il codice civile disciplina in maniera piuttosto precisa l’istituto dell’eredità giacente. Si ha l’articolo 528 sulla nomina del curatore, l’articolo 529 sui suoi obblighi, il 530 e 531 sull’inventario e il pagamento dei debiti ereditari. Il 532 si occupa delle conseguenze dell’accettazione sull’eredità giacente. Quando il curatore ha la gestione dei beni ereditari, gli eredi devono fare attenzione perché in questi casi può compiere diversi atti. Intanto, dopo aver stilato l’inventario, può amministrare i beni del defunto e stare in giudizio contro gli eventuali creditori. Può stipulare contratti per la gestione dei beni ereditari, si pensi alla locazione di un immobile del defunto. Può anche intentare lui stesso azioni in giudizio a difesa dell’eredità.

Non solo, il curatore può anche vendere i beni ereditari, sia mobili che immobili. La procedura è prevista dall’articolo 783 del codice civile. In particolare si prevede che la vendita dei beni mobili vada promossa entro 30 giorni dall’inventario, salva diversa previsione del giudice. Mentre per la vendita dei beni immobili ci vuole l’autorizzazione del Tribunale solo in caso di necessità e utilità evidente. Gli eredi hanno la possibilità di impugnare questa decisione di vendita al giudice superiore utilizzando l’articolo 739 c.p.c.

Gli eredi devono fare attenzione perché in questi casi il curatore dell’eredità giacente può far vendere i beni ereditari mobili e immobili

Oltretutto, la vendita dei beni dell’eredità è una fase fondamentale perché consente al curatore di pagare i debiti ereditari e le richieste dei creditori. Il creditore potrà, poi, pagare i debiti ereditari attraverso la liquidazione individuale, cioè singolarmente nell’ordine in cui fanno richiesta i creditori. Rispettando, però, gli eventuali diritti di prelazione sui singoli beni.

Oppure può procedere alla liquidazione concorsuale che è una procedura più complessa, gestita da un notaio, in cui tutti i creditori chiedono il pagamento contestualmente. Se si avvia questa seconda procedura, con le relative dichiarazioni di credito, anche qui il curatore può vendere i beni dell’eredità. Questo è un altro caso in cui il curatore può far vendere beni mobili e immobili dell’eredità. Di tutte queste procedure il curatore deve, poi, rendere conto con il rendiconto. È il Tribunale, articolo 782 c.p.c., che controlla il curatore e approva il conto della gestione.

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