Forfettari e nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con soglia redditi del contributo gratuito

Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito molti dubbi sul regime forfettario con la pubblicazione di vari interpelli in risposta. Infatti, il Decreto Legge ha previsto nuovi codici Ateco per i forfettari e nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con soglia redditi del contributo gratuito. Verifichiamo quali sono le ultime novità e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Forfettari e nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con soglia redditi del contributo gratuito

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate nel tempo hanno chiarito molti dubbi sull’applicazione del regime forfettario. Ricordiamo che questo regime prevede un’imposta sostitutiva IRPEF del 15%, IRAP e addizionali. Inoltre, tale imposta è ribassata al 5% per i primi cinque anni di attività.

L’interpello n. 378 del 31 maggio 2021 conferma che il contribuente che decide di effettuare il passaggio al regime forfettario, non può stornare le fatture emesse con IVA. A rafforzare questa tesi è la presentazione anche del modello LIPE (liquidazione periodica IVA).

Con l’interpello n. 368 del 24 maggio 2021, l’Agenzia conferma le cause frequenti e ostative per determinati soggetti. I chiarimenti riguardano i soggetti hanno realizzato redditi di lavoro dipendenti e assimilati nell’anno precedente. E che tali redditi eccedono l’importo di 30.000 euro.

L’Agenzia chiarisce che la soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è terminato, bisogna considerare anche il periodo di preavviso.

Invece l’interpello n. 517 del 12 dicembre chiarisce la soglia dei  proventi derivanti da cessione dei diritti di autore o utilizzo di opere dell’ingegno.

Infatti, conferma che se i proventi sopra menzionati, sono correlati allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, sono considerati nella soglia limite. Si tratta della soglia di 65.000 euro che permette la permanenza nel regime forfettario.

Contributi a fondo perduto e limite da considerare

Nel limite di reddito per la sussistenza nel regime forfettario di 65.000 euro, i contributi a fondo perduto non devono essere considerati. Si tratta dei contributi stabiliti dal Decreto Legge Rilancio per fronteggiare la crisi economica causata dalla pandemia Covid. (Circolare n. 5/e del 14 maggio 2021)

Tali contributi a fondo perduto non sono conteggiati nel limite per la permanenza nel regime forfettario per l’anno 2021. Ma il contribuente ha l’obbligo di compilare il rigo LM33 con l’indicazione del contributo percepito e il rigo RS401 in base alla tipologia di aiuto.

Inoltre, la risposta all’interpello n. 400 del 9 ottobre 2019 chiarisce la deducibilità dei contributi previdenziali.

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