Flat Tax e Pace Fiscale: cosa sono e servono per rilanciare l’economia? Il punto su alcuni aspetti della prossima finanziaria

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A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

Tra le ipotesi che in questi giorni si stanno facendo strada sulla prossima finanziaria, primeggiano flat tax e pace fiscale.

Quale il punto della situazione su questi provvedimenti?

Si tratta di una materia dai molteplici risvolti e quindi, ancora una volta, per dar ordine alle nostre riflessioni, ecco un piccolo indice dei temi trattati:

flat tax e pace fiscale: cosa sono

servono per un effettivo rilancio dell’economia?

come si inseriscono nella finanziaria e quali coperture possono avere

misure alternative: il ruolo della politica monetaria.

Flat tax e pace fiscale: cosa sono

La flat tax, o tassa piatta, altro non è che l’adozione di un’unica aliquota fiscale per tutti.

Una misura di questo tipo potrebbe essere a rischio di incostituzionalità in Italia, a fronte dell’obbligo di contribuzione in base alla propria capacità, ma verrebbe assunta, probabilmente, nell’ambito anche di un riordino delle agevolazioni fiscali, riordino che manterrebbe in vigore il principio di proporzionalità contributiva.

Lo scopo principale di una misura di questo tipo è indubbiamente quello del rilancio economico, basato sul concetto di moltiplicatore, formula riconducibile a 1/r, dove r è la propensione al risparmio.

Questo implica che per ogni euro risparmiato, e quindi ottenuto tramite la riduzione di aliquote fiscali, si ottiene un effetto moltiplicatore che dipende dalla propensione al risparmio da parte dell’italiano medio.

Dal momento che questa propensione al risparmio attualmente si aggira attorno all’8 per cento, l’effetto dovrebbe essere attorno a 12.

E da tale effetto moltiplicatore dovrebbe derivare anche la risposta al problema delle coperture, dal momento che una maggior base imponibile consente di ottenere i flussi in entrata che, diversamente, mancherebbero a seguito di minori introiti tributari.

Tuttavia si tratta solo di ipotesi di flussi in entrata, e quindi, per maggior sicurezza, stando alle ultime notizie, pare che questa flattax venga adottata non tanto per chiunque, nella prossima finanziaria, quanto per le partite iva, cioè coloro che maggiormente reinvestono, rispetto a cittadini che, soprattutto in situazioni di crisi economica, tendono a limitare le spese e ad un conseguente, maggior risparmio.

L’obiettivo finale sarebbe però, dopo un primo periodo di sperimentazione su aziende e partite iva in genere, di allargare la potenziale platea dei destinatari negli anni successivi, anche a fronte di un monitoraggio cosiddetto in termini di legistica, cioè di analisi degli effetti dell’introduzione di un siffatto provvedimento normativo.

Invece decisamente meno chiaro è il concetto generico di pace fiscale, su cui pure i tecnici ministeriali pare stiano lavorando.

A quanto pare sarebbe un provvedimento di semplificazione del contraddittorio tra contribuente e fisco, sulla base della possibilità di definire le pendenze con aliquote ridotte, rispetto a quanto sinora dovuto.

Tuttavia circolano diverse ipotesi.

Potrebbe trattarsi di definire, in tal modo, solo il vero e proprio contenzioso giudiziario, mentre secondo altre ipotesi potrebbero beneficiarne anche coloro che hanno rateizzato un debito fiscale.

Sicuramente la misura costituirebbe un notevole incentivo per il contribuente, a fronte della situazione attuale, che prevede, tra l’altro, nel caso si decida di percorrere la via delle commissioni tributarie, l’obbligo preventivo di pagare parte delle somme in contestazione, un onere non da poco.

Si discute anche se realizzare questa sorta di definizione agevolata con un’aliquota uguale per tutti, o con aliquote diverse, sulla base di diversi scaglioni.

Ancora una volta, naturalmente, un ruolo primario negli obiettivi governativi collegati ad una siffatta misura è l’incentivo fiscale complessivo, che si spera determini un effetto moltiplicatore, inbase alla formula dianzi richiamata.

Servono, tali misure, per un effettivo rilancio economico?

In parte una risposta a tale quesito già è stata fornita poco sopra, quando abbiamo parlato appunto di moltiplicatore.

Il problema principale legato ad un meccanismo di questo tipo è che se le proiezioni non vengono rispettate, e quindi non si assiste all’effetto moltiplicatore preventivato, ovviamente si apre un buco nella situazione dei conti pubblici in termini di ulteriori risorse finanziarie da reperire, a fronte dei mancati introiti invece prospettati.

Anche per questo un provvedimento come la flattaxpotrebbe essere previsto soprattutto nei confronti di chi più sensibile ad un reinvestimento del risparmio consentito, cioè aziende e partite iva.

Mentre, per quanto riguarda la pace fiscale, si sta pensando soprattutto a quei flussi che probabilmente andrebbero comunque persi o che sono comunque incerti, per il fisco.

Infatti occorre considerare che anche in tale materia, il nostro ordinamento non consente un’ideale certezza del diritto, anzi, e su molte questioni si confrontano tesi diverse.

Prevalendo l’una o l’altra, una causa potrebbe essere vinta, probabilmente dopo una sentenza della cassazione, tanto dal contribuente che dal fisco.

Basti pensare alla vexata quaestio della firma di funzionari non di livello dirigenziale.

Secondo una precisa norma fiscale tali firme avrebbero dovuto comportare la nullità degli atti fiscali, e tale tesi fu infatti accolta dalla commissioni tributarie di primo e secondo grado, come taluni, interessati a questa materia, ricorderanno.

Invece la cassazione ribalterà completamente tale indirizzo giurisprudenziale, facendo prevalere il concetto di conservazione dell’atto, con una sentenza che sicuramente entrerà nella storia del diritto tributario di questo paese.

Quella sentenza, a mio modesto avviso, e non solo mio, a dir la verità, fu un sovvertimento di alcuni fondamentali principi giuridici, che stanno alla base di un vero stato di diritto, e pare essere stata dettata più da preoccupazioni di tipo finanziario, che da un effettivo convincimento legale.

Infatti la relativa motivazione, per chi l’avesse studiata a fondo, presentava il fianco a notevoli critiche, tanto che taluni fiscalisti e docenti giunsero perfino a dire che, se quei giudici fossero statiallievi a loro corsi universitari in materia tributaria, sostenendo certe tesi, li avrebbero sicuramente bocciati.

Ma tant’è.

Assurda o meno che sia, purtroppo una sentenza di questo tipo decreta una sorta di pietra tombale su certe tesi.

Ovviamente rimangono aperte, tuttavia, molte altre questioni che, nell’incertezza, il fisco teme di veder interpretate contro se stesso e, nell’incertezza, una misura come la definizione stragiudiziale, può anche aiutare a far cassa nell’immediato.

Ma come si inseriscono tali misure nella finanziaria e quali coperture sono previste?

Come abbiamo detto, le entrate relative a tali misure sono incerte, soprattutto nel caso non si verificasse l’auspicato effetto moltiplicatore.

Proprio per questo motivo, il loro inserimento prevede una serie di misure di copertura alternativa, e queste paiono comunque ricondurre ad un riordino delle pregresse agevolazioni fiscali.

Ma su questo punto potrebbero esserci ulteriori incertezze, perché una nuova tegola potrebbe abbattersi sui conti pubblici.

Infatti si sta dibattendo, dopo alcuni rilievi tecnici in sede europea, se nel perimetro dei conti pubblici debbano entrare anche ulteriori 50 miliardi di debito, riconducibili alla Casa depositi e prestiti.

Infatti si sta dibattendo sulla natura pubblica o meno di questo istituto, o meglio se il suo bilancio debba rientrare nel perimetro dei conti pubblici, e per questo motivo le varie questioni paiono ancora più articolate e complesse.

Misure alternative: personalmente, ho sempre sostenuto, in disaccordo con l’impostazione generale di politica economica, che risale almeno al 1981, quindi ben prima dei trattati istitutivi dell’eurozona, che la politica monetaria ha la prevalenza nella determinazione complessiva della politica economica di un esecutivo.

Ne è riprova che, a differenza dei tanti luoghi comuni in materia, il debito ha assunto i connotati di una curva accelerata al rialzo soprattutto dopo il divorzio tra tesoro e banca d’Italia.

Occorrerebbe quindi tornare alla possibilità ed, anzi, all’obbligo per bankitalia di acquistare quanto inevaso in sede di aste di titoli, ad un tasso privilegiato rispetto al mercato.

Certo, questo contrasterebbe soprattutto con le attuali norme europee, ma se proprio si desidera una riforma delle istituzioni e dei meccanismi in sede di eurozona, è questa la prima priorità.

Del resto, da sempre non sono mai stati i mercati la garanzia di solvibilità di un emittente statale, ma la banca centrale, come hanno ricordato anche alcuni Nobel per l’economia.

Proprio le difficoltà di quest’ultimo periodo nell’impostazione dei conti pubblici della prossima finanziaria, con conseguenze legate quindi allo spread ed alla curva dei rendimenti, ce l’hanno ricordato.

Evidentemente tutti questi problemi non sussisterebbero, e i mercati nulla potrebbero impattare con eventuali spread, neppure dopo la fine del QE, nel momento in cui vi fosse un garante di acquisto di titoli del debito a tasso privilegiato, appunto com’era Bankitalia.

Se la storia insegna qualcosa, certo questo è un insegnamento da non dimenticare.

Ma purtroppo troppa acqua è passata sotto i ponti, e solo forse taluni ricordano cosa successe nell’ormai lontano ‘81.

Tra questi sicuramente il ministro Savona che, memore di quello che considererà poi un suo storico errore, rivide completamente la sua opinione sull’opportunità di quel divorzio.

Chissà che non si riparli, prima o poi, nuovamente di questo aspetto, che agevolerebbe tutte le problematiche ora sul tappeto in materia di flattax e pace fiscale.

Come notiamo, tutto si lega, anche provvedimenti lontani nel tempo, e spesso, troppo spesso, dimenticati.

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