Fino a 3 anni di aspettativa per i lavoratori che necessitano di questi interventi di riabilitazione

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I congedi lavorativi, retribuiti e non, possono avere luogo in ragione di differenti cause. In alcune circostanze l’impossibilità di onorare l’impegno lavorativo si associa ad un bisogno di cura e recupero dello stato di salute della persona. È il caso del lavoratore che abbia l’esigenza di seguire una terapia di tipo riabilitativo e terapeutico a seguito di tossicodipendenza. In situazioni simili, è possibile richiedere fino a 3 anni di aspettativa per i lavoratori che necessitano di questi interventi di riabilitazione specifici. Il Team di Redazione di ProiezionidiBorsa ne illustra i principali aspetti normativi e le caratteristiche del congedo che può includere anche i familiari.

Cosa prevede la legge in merito al periodo di aspettativa

Gli stati di tossicodipendenza talvolta necessitano di interventi tempestivi per evitare che il lavoratore che ne sia colpito metta in grave rischio la propria salute. In circostanze simili, i programmi di tipo terapeutico e riabilitativo prevedono un coinvolgimento del soggetto tale da richiedere l’allontanamento temporaneo dall’attività lavorativa. In base a quanto stabilisce l’art. 124 del D.P.R. n. 309/1990: si possono assegnare fino a 3 anni di aspettativa per i lavoratori che necessitano di questi interventi di riabilitazione. Nello specifico, tale termine si applica a quei lavoratori che abbiano un contratto a tempo indeterminato. Tale periodo di aspettativa non prevede una retribuzione a meno che non vi siano condizioni più favorevoli nella specifica contrattazione collettiva. Al lavoratore, inoltre, si garantisce la conservazione del posto di lavoro per il periodo di durata del programma terapeutico-riabilitativo.

Fino a 3 anni di aspettativa per i lavoratori che necessitano di questi interventi di riabilitazione: quando possono beneficiarne anche i familiari?

Nella generalità dei casi, è il Servizio per le tossicodipendenze (SERT) a fornire la durata del programma e il conseguente periodo di assenza lavorativa. Coloro che aderiscono a tali programmi possono beneficiare di un’assenza per lungo periodo al solo scopo terapeutico. Inoltre, se il programma lo richiede, è possibile che il diritto al congedo si estenda anche ai familiari laddove necessario alla terapia. Per quanto concerne la sostituzione del lavoratore assente, l’art. 1 della Legge n. 230/1962 consente di ricorrere all’assunzione a tempo determinato di un supplente. Ad ogni modo, il tempo massimo di fruizione dell’aspettativa non può superare i 3 anni anche se frazionati. È necessario presentare la necessaria documentazione affinché si attesti lo stato di tossicodipendenza e si ottenga dunque il periodo di comporto.

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