Finita l’era dell’autonomia patrimoniale dei soci di una società di capitali?

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La sentenza 19/04/2018 n° 9672 della Cassazione Civile, sezione tributaria, è una pietra miliare nella difesa dei creditori delle società ormai cancellate dal Registro delle Imprese. Ciò perché è in grado di rivoluzionare i rapporti tra debitori e creditori. Nella vicenda in oggetto a vantare crediti è l’Agenzia delle Entrate che, avendo rilevato irregolarità nelle dichiarazioni e quindi nei versamenti relativi a IRAP e IVA, ancor prima dell’estinzione della società, provvedeva ad iscrivere a ruolo, con emissione della cartella di pagamento, la somma non versata. In seguito alla liquidazione del soggetto passivo del rapporto tributario ne chiede soddisfazione ai soci.

La sentenza riconosce il diritto vantato dall’Agenzia delle Entrate e prevede che i soci siano successori nei rapporti attivi e passivi della società estinta e quindi, nel caso concreto riconosce il diritto ad avere soddisfazione dei suoi crediti.
La Corte di Cassazione nella sentenza in oggetto afferma il principio che è necessario impedire a società debitrici di espropriare i creditori di un loro diritto attraverso un atto unilaterale. Questo principio consente al giudice di iscrivere il debito della società in capo ai soci della stessa, andando così a mettere in discussione la separazione del patrimonio dei soci dal patrimonio della società. Infatti, la sentenza comunque acclara che al momento dello scioglimento della società i singoli soci non hanno diviso eventuali attivi, proprio perché gli stessi erano inesistenti.

La sentenza pone alla base di tale diritto l’articolo 2495, comma 2, del Codice Civile, va però oltre, questo infatti riconosce il diritto ad ottenere quanto dovuto limitatamente alle somme attive risultanti dal bilancio finale. La Suprema Corte stabilisce che i soci assumono il ruolo di successori dei rapporti giuridici della società e che tali rapporti non possono essere considerati di nuova costituzione, ma sono gli stessi di cui era titolare la società. Di conseguenza i debiti hanno la stessa natura giuridica e causa originarie e non rileva il fatto che la società non avesse attivo al momento della liquidazione.

I principi di diritto enucleati nella sentenza 9672 della sezione tributaria della Corte di Cassazione non sono una novità in quanto già previsti nelle sentenze 6070 e 6072 del 12 marzo 2013, diventano però importanti perché è la prima volta che gli stessi vengono applicati anche in ambito tributario e non solo in ambito civilistico.

Franco Laureana
Amministratore delegato PEGASO S.R.L. SERVIZI FIDUCIARI
Responsabile amministrazione G. & G. GULIANO GROUP HOLDING S.R.L. DEFENCE & RECOVERY ENGINEERING

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