Ecco quando impugnare una cartella di pagamento e fare ricorso

Agenzia delle Entrate

Quando il contribuente riceve una cartella esattoriale, non è detto che siano rispettate le condizioni per il pagamento. In alcuni casi è possibile presentare ricorso all’ente di riscossione che ha inviato la cartella. Nelle seguenti righe vi spiegheremo quando impugnare una cartella di pagamento e fare ricorso entro i termini.

Quando è possibile fare ricorso per una cartella di pagamento?

Perché sia possibile impugnare una cartella esattoriale è necessario che siano presenti delle ragioni che consentano l’impugnazione. Ad esempio, esistono diversi vizi di forma o ritardi nella notifica che aprono una finestra per il possibile ricorso. Nell’articolo “Attenzione, alcune cartelle esattoriali non si pagano più” abbiamo parlato diffusamente delle ragioni che rendono nulla una cartella di pagamento. Qui di seguito, vi spieghiamo i termini utili affinché si possa impugnare una cartella di pagamento e riuscire a spuntarla contro l’ente di riscossione.

Termini per l’impugnazione di una cartella di pagamento

Generalmente, la cartella esattoriale è un atto che l’Agente di riscossione notifica all’indirizzo del destinatario debitore. In linea generale, gli atti che si notificano sono quelli relativi ai debiti contratti con creditori per lo più istituzionali come: Agenzia delle Entrate, Inail, Inps, Comune e altri. Quando impugnare una cartella di pagamento e fare ricorso dunque?  In relazione alla cartella di pagamento che si riceve, esistono dei tempi di impugnazione differenti relativamente al tributo per il quale si richiede il saldo:

  1. nel caso di una multa stradale, il presunto debitore ha 30 giorni di tempo per impugnare con ricorso la cartella al Giudice di Pace;
  2. quando si tratta di tributi e tasse (bollo auto, Tari, Irpef, Iva, Tasi, etc.) l’impugnazione deve avvenire entro i 60 giorni e il ricorso si presenta presso la Commissione Tributaria;
  3. quando si tratta di atti di pignoramento, il contribuente dispone di soli 20 giorni di tempo per opporsi al pagamento mostrando eventuali vizi formali o di procedura;
  4. nel caso si tratti di contributi previdenziali, si dispone di tempo-limite di 40 giorni per fare ricorso presso il tribunale ordinario Sezione Lavoro.

Il calcolo della decorrenza si effettua a partire dal giorno successivo a quello di perfezionamento della notifica in maniera consecutiva. Nel caso in cui i termini scadano per cause non imputabili al contribuente, allora questi può richiedere la rimessione in termini secondo quanto indicato dall’art. 153, comma 2, c.p.c.

Attenti alla richiesta di sospensione della procedura

Un accorgimento che è sempre utile avere riguarda la sospensione dell’atto impugnato. In che senso? Nella misura in cui presentate un ricorso, non è sempre automatica la procedura di sospensione del pagamento. Al contrario, talvolta hanno luogo delle vere e proprie azioni di pignoramento malgrado il ricorso. A tal proposito, dunque, è bene sempre, oltre al ricorso, presentare al giudice una richiesta di sospensione.

Si ricorda, inoltre, che in relazione ai suddetti termini, esiste la cosiddetta sospensione feriale. Si tratta di una clausola che riguarda il periodo dal 1 al 31 agosto. In questo mese, non si computano i giorni utili alla tempo previsto per il ricorso. Ciò significa che se doveste ricevere una cartella di pagamento il 28 di luglio, i termini per presentare ricorso riprenderebbero dal 1° di settembre.

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