Ecco quali lavoratori dipendenti pubblici e privati riceveranno i soldi di questa indennità

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Il lavoratore che cessa il proprio rapporto con un’azienda, matura sempre delle quote che gli spettano oltre alla solita retribuzione lavorativa. Una recente sentenza della Cassazione, tuttavia, offre una nuova e rivoluzionaria lettura di quanto afferma l’articolo 2118 del codice civile al riguardo. Ecco quali lavoratori dipendenti pubblici e privati riceveranno i soldi di questa indennità che approfondiamo nel presente articolo.

Diritti e doveri

Sono molte le ragioni che possono determinare la cessazione o interruzione di un contratto di lavoro. Una scadenza senza rinnovo, oppure il collocamento in quiescenza sono possibili ragioni. In altre circostanze, il lavoratore stesso potrebbe dare le dimissioni oppure il datore comunicare un vero e proprio licenziamento. Relativamente a quest’ultimo episodio abbiamo fornito un esempio nell’articolo: “Rischia il licenziamento immediato chi utilizza i permessi Legge 104 in questa maniera”.

Le cessazione del rapporto di lavoro fa maturare, come molti sapranno, il diritto a diverse indennità economiche. Tra queste, è possibile  annoverare l’indennità sostitutiva di preavviso. Si tratta di una quota che il datore di lavoro deve pagare al dipendente quando subentra una interruzione del contratto non motivata da giusta causa. In simili circostanze lo scioglimento del rapporto di lavoro deve avvenire con il preavviso che stabilisce il contratto collettivo di categoria. Se l’interruzione ha effetto immediato, il lavoratore dovrebbe poter contare sul diritto all’indennità sostitutiva pari allo stipendio percepito durante il periodo di preavviso canonico. Una recentissima sentenza della Cassazione ha tuttavia ribaltato alcune regole in merito a quest’ultima situazione.

Ecco quali lavoratori dipendenti pubblici e privati riceveranno i soldi di questa indennità e chi invece non ne avrà diritto

L’erogazione dell’indennità sostitutiva di preavviso segue quanto disciplinano gli articoli 2118 e seguenti del codice civile. Essa è un diritto che acquisisce il lavoratore in determinate circostanze lavorative come abbiamo visto. Tuttavia, una rilettura interessante la offre l’ordinanza n. 27934 del 13 ottobre 2021. A giudizio degli Ermellini se il datore di lavoro rinuncia al periodo di preavviso che il lavoratore dimissionario dovrebbe assicurare, egli può non pagare l’indennità.

In buona sostanza, l’indennità di preavviso non si garantisce in tutte le circostanze di recesso del contratto, ossia per licenziamento o dimissioni. Mentre in precedenza le dimissioni del dipendente, anche in caso di rinuncia del preavviso da parte del datore, imponevano il pagamento dell’indennità, adesso tutto cambia. Con la sentenza, la Corte stabilisce che se il datore rinuncia al periodo di preavviso del lavoratore dimissionario, egli non dovrà versare più l’indennità sostitutiva.

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