Ecco le regole inderogabili per i fortunati che usano una casa gratis

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Alcuni fortunati possono contare sulla possibilità di vivere in una casa ricevuta in uso gratuito. Si tratta del cosiddetto comodato d’uso, grazie al quale è possibile vivere in una casa o in un appartamento senza pagare nulla, per una certa durata stabilita in un contratto. Oppure anche a tempo indeterminato, per tutta la vita.

Ma cosa succede, in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo, se se il comodatario (cioè chi ha ricevuto in uso un immobile a titolo gratuito) avesse bisogno di liquidità? Può subaffittare tutta o parte della casa ricevuta in comodato? Ecco le regole inderogabili per i fortunati che usano una casa gratis, le spieghiamo Noi del Team Diritto e Fisco di ProiezionidiBorsa.

La disciplina del comodato vigente

Il comodato di un appartamento è disciplinato dalla legge, che prevede alcune regole generali. Il rapporto è gratuito, nel senso che chi ottiene il godimento dell’appartamento non deve pagare un canone.

Ha il diritto di usare l’immobile secondo quello che è stabilito nel contratto. Quindi, per esempio, può ottenere rimborso delle spese straordinarie necessarie e urgenti che dovesse sostenere per conservare in buono stato l’abitazione. Può anche ottenere il risarcimento dei danni subiti da eventuali vizi dell’appartamento che si verificassero dopo la firma del contratto.

Chi abita l’appartamento deve sostenere le spese relative alle manutenzioni ordinarie e ha l’obbligo di custodirlo, conservarlo e usarlo secondo quanto stabilito nel contratto.

Il nodo del subaffitto

Il comodatario non può concedere tutta o parte della casa a terzi, se non c’è il consenso del proprietario. L’appartamento deve essere usato nel modo stabilito o restituito alla scadenza del contratto. Se il comodatario viola uno di questi obblighi, il comodante ha il diritto di chiedere l’immediata restituzione dell’appartamento.

Quindi, se non c’è il permesso, non è possibile subaffittare a terzi. Il contratto di comodato può essere anche verbale: nel senso che non è obbligatoria la forma scritta.

Però questa è assolutamente raccomandata se si acconsente che il comodatario possa concedere in affitto l’appartamento, tutto o in parte. Bisogna che il comodante lo specifichi per iscritto e a che tipo di subaffitto intende. Se solo residenziale oppure se si può cambiare la destinazione d’uso e, per esempio, far diventare la casa una barberia. Questa concessione può essere prevista subito, oppure si può deciderla in un momento successivo.

Ecco le regole inderogabili per i fortunati che usano una casa gratis

È importante chiarire se il consenso del comodante riguarda la possibilità di affittare tutto o parte dell’appartamento. Ma anche il divieto a farlo dovrebbe essere specificato nel contratto, che altrimenti non risulterebbe chiaro su questo punto. Se nel contratto di comodato non è previsto niente, si applica la norma di legge.

Quindi il comodatario deve avere il consenso del comodante per poter locare a terzi. È utile ricordare che anche il subaffitto, come il comodato, cessa al momento della restituzione dell’appartamento al legittimo proprietario.

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