Ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate su come ottenere il Bonus idrico quindi capiamo anche quando spetta e per quale importo

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La legge di Bilancio 2022 ha prorogato il Bonus acqua potabile fino al 2023. Si tratta dell’agevolazione concessa dallo Stato per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua, finalizzati alla riduzione del consumo idrico. Si precisa che l’incentivo è in vigore dal 1° gennaio 2021. Pertanto, chi ha eseguito interventi nel corso dell’anno, potrà presentare domanda a partire dal 1° gennaio 2022. Il Bonus consiste, più specificamente, in un credito d’imposta del 50%, da calcolarsi sulle spese sostenute per le predette attività. Quindi, vale per l’acquisto degli strumenti utili a migliorare la qualità dell’acqua, destinata al consumo umano. L’agevolazione è riconosciuta entro determinati limiti di importo e in relazione alle spese sostenute e non può essere cumulata con altri incentivi. Ecco, quindi, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate su come ottenere il Bonus idrico quindi capiamo anche quando spetta e per quale importo.

Tali istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sono state indicate col provvedimento n.153000/2021 e, capendo anche quando spetta e per quale importo, potremo regolarci sulla possibilità di accedervi o meno.

Ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate su come ottenere il Bonus idrico quindi capiamo anche quando spetta e per quale importo

Anzitutto, vediamo chi può beneficiare del Bonus idrico o Bonus acqua potabile. Ebbene, esso è diretto alle persone fisiche, ai soggetti che esercitano attività d’impresa, arti e professioni. Inoltre, spetta anche agli enti non commerciali e a quelli religiosi riconosciuti. Il Bonus riguarda le spese sostenute “per l’acquisto e l’installazione di: sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento. Inoltre spetta per l’addizione di anidride carbonica alimentare E 290. Il tutto, allo scopo di ottenere il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.”

Le spese sostenute vanno documentate con fattura elettronica o con documento commerciale, riportante il codice fiscale del richiedente. Coloro che non sono obbligati alla fatturazione elettronica, invece, possono disporre una classica fattura o documento commerciale. Anche in questo caso, esso riporterà il codice fiscale del soggetto richiedente il Bonus. Per spese sostenute prima del provvedimento dell’Agenzia, del 16 giugno 2021, valgono anche i pagamenti effettuati con strumenti diversi. In tal caso, è possibile integrare successivamente la fattura o il documento commerciale di spesa.

Come ottenere il Bonus

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito che i fruitori del Bonus devono comunicare le spese sostenute. La data utile per far ciò è quella che va dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si sono sostenute le spese. La comunicazione va fatta attraverso il modello appositamente predisposto dall’Agenzia, esclusivamente in via telematica. Vi può provvedere lo stesso contribuente oppure un intermediario, tramite l’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia. Dopo ciò, entro 5 giorni dall’invio, si otterrà una ricevuta dalla quale si evince l’esito della richiesta, positivo o negativo. Tuttavia, a prescindere dall’esito, entro lo stesso termine su indicato, è possibile inviare una nuova comunicazione, oppure rinunciare al Bonus.

Veniamo, a questo punto, a parlare dell’importo. Le spese affrontate per le indicate finalità non possono superare l’importo di 1.000 euro, per ogni unità immobiliare. Invece, per gli immobili destinati a finalità commerciali o istituzionali, l’importo di spesa massimo è di 5.000 euro. Nello specifico, però, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari a quello indicato nella comunicazione presentata. Il tutto, moltiplicato per la percentuale indicata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.

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