Ecco come fare per avere il rimborso delle spese sostenute durante lo smart working senza pagare IRPEF

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L’Agenzia delle Entrate affronta nuovamente il tema dei lavoratori in modalità agile, con la risposta all’interpello n.314 del 30/4/2021, postole da una società. La Redazione di ProiezionidiBorsa, illustra, in pochi minuti di lettura, la soluzione posta dall’Agenzia sui rimborsi spese dei dipendenti in modalità agile. Ovvero se sono soggetti a imposizioni fiscali. Dalla soluzione dell’Agenzia ecco come fare per avere il rimborso delle spese sostenute durante lo smart working senza pagare IRPEF.

In particolare, l’interpellante, scrive di voler adottare un regolamento aziendale per il trattamento economico e normativo dei dipendenti che svolgono l’attività in smart working. Ciò per migliorare ancor di più tale modalità lavorativa. La società, infatti, vuol erogare ai dipendenti un importo come rimborso per le spese di cui questi si fanno carico, svolgendo l’attività lavorativa da casa.

A tal proposito, ha stilato una tabella ove per ogni tipo di spesa si indica il risparmio giornaliero dell’azienda, nonché il costo giornaliero sostenuto dal lavoratore. Ovvero, si considera il consumo di energia elettrica per utilizzo PC, riscaldamento per un’ora al giorno, i costi per l’utilizzo di servizi igienici.

L’importo fissato del rimborso è pari a euro 0,50 per ogni giorno lavorativo in modalità agile. La società, quindi si rivolge all’Agenzia delle Entrate chiedendo se gli importi corrisposti come rimborso possano ritenersi esclusi dal reddito di lavoro dipendente.

Ecco come fare per avere il rimborso delle spese sostenute durante lo smart working senza pagare IRPEF

ProiezionidiBorsa già nell’articolo “I Buoni pasto non sono reddito per questi lavoratori”, ha illustrato cosa costituisce reddito da lavoro dipendente, secondo l’art. 51 del TUIR.

Nella soluzione data dall’Agenzia, si evidenzia come ai sensi del primo comma dell’articolo, emerga un principio generale. Ovvero, che tutte le somme corrisposte dal datore di lavoro, comprese le liberalità e il rimborso spese, contribuiscono ad essere redditi di lavoro dipendente.

Tuttavia con la circolare n.326/97, si è affermato che si escludono dall’imposizione fiscale, i rimborsi riguardanti spese di competenza del datore, ma anticipate dal lavoratore. Anche in successive circolari è emerso il principio di reintegrare economicamente il dipendente, qualora abbia sostenuto spese nell’esclusivo interesse del datore di lavoro. Si pensi alle telefonate effettuate a sue spese.

Ad ogni modo, al fine di evitare che i rimborsi spesa ricadano nei redditi di lavoro dipendente devono individuarsi oggettivamente e potersi documentare. In questi casi, le somme erogate come rimborso dal datore ai dipendenti non saranno imponibili ai fini dell’IRPEF, non rientrando in reddito di lavoro dipendente.

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