Ecco a chi spetta la casa comune in caso di separazione tra conviventi 

separazione

Uno dei momenti più complessi della vita di una persona può essere quello delle separazione dal proprio compagno/a. Infatti, non esiste solo il problema affettivo e quindi il perdere la persona con cui si era convissuto e condiviso tanto. Vi sono anche molte altre difficoltà giuridiche ed economiche. Si pensi al tenore di vita mantenuto con due entrate, oppure l’organizzazione di vita con la quale l’una lavorava e l’altro provvedeva ai bisogni della famiglia. Oppure ancora, si pensi all’affidamento in caso di figli, alla necessità di trovare una nuova casa e alla eventuale divisione dei beni.

Queste ed altre, sono le difficoltà più comuni in caso di separazione tra conviventi. La giurisprudenza ha affrontato uno dei problemi più importanti a seguito della rottura del rapporto. In particolare, quello dell’assegnazione della casa comune in cui si è svolta la convivenza.  La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema con la recentissima ordinanza 5086 del 16 febbraio 2022. Ed, allora, ecco a chi spetta la casa comune in caso di separazione secondo la giurisprudenza.

La posizione della giurisprudenza

Il caso era quello di una donna che chiamava in giudizio l’ex convivente chiedendo al giudice l’attribuzione dell’immobile in cui avevano convissuto, di proprietà dell’uomo. Il problema era, infatti, che la donna non proprietaria aveva contribuito con il proprio lavoro e con i propri soldi alla costruzione dell’immobile, ora di proprietà dell’ex compagno. Infatti, i due avevano costruito la casa in questione sul terreno di proprietà del compagno con sforzo comune. Con la separazione, però, l’uomo aveva mantenuto la proprietà dell’immobile e la donna non aveva ricevuto alcuna compensazione.

L’ex compagno, per tutta risposta, nello stesso giudizio, chiedeva alla donna il pagamento delle spese della gestione e delle migliorie apportate alla casa comune. Per risolvere il caso giuridico c’è stato bisogno di applicare il principio dell’accessione in base all’articolo 934 codice civile. L’accessione disciplina la proprietà di un’opera costruita con materiali propri su di un terreno altrui.

Infatti il problema era che il lavoro e i soldi della donna impiegati nella costruzione dell’immobile sono andati tutti a vantaggio del ex convivente. Questo perché per il principio dell’accessione il proprietario del suolo acquista la proprietà dell’immobile che vi è costruito sopra. L’accessione, però, in questo caso non si poteva applicare. Infatti, è una norma che si utilizza solo nei rapporti tra terzi estranei. Gli ex conviventi, invece, si conoscevano molto bene.

Ecco a chi spetta la casa comune in caso di separazione tra conviventi

La donna aveva contribuito alla costruzione della casa comune volontariamente, nello sviluppo di un progetto di vita condiviso. Quindi la donna non stava donando alcunché all’uomo, semplicemente stava facendo la sua parte nella realizzazione del progetto di vita insieme. La convivenza è durata solo alcuni anni per poi finire nella separazione. Si poneva il problema per la donna di recuperare il denaro speso e l’equivalente del lavoro prestato nella costruzione della casa.

Questo, però, non può essere fatto con l’azione dell’accessione dell’articolo 936 perché la donna non era un soggetto terzo al proprietario del fondo. Secondo i giudici quindi anche se la proprietà dell’immobile rimane all’uomo la donna può recuperare i soldi spesi e il valore del suo lavoro. E può farlo, non con l’azione di ingiustificato arricchimento o con quella di accessione ma, tramite la disciplina delle obbligazioni naturali.

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