Ecco a chi spetta e come si divide la polizza sulla vita del defunto al momento della successione ereditaria

defunto

Tra i momenti più difficili nella vita, c’è sicuramente quello di dover affrontare la perdita di una persona cara. Sorgono molti problemi. Prima di tutto, di tipo morale e affettivo. In secondo luogo, di tipo gestionale ed economico. Infatti, nel luogo e al momento della morte di una persona si apre la sua successione. Come abbiamo già chiarito, la successione può essere di due tipi, testamentaria e legittima.

Nel primo caso, il defunto lascia un testamento con cui dispone dei suoi beni. Se il testamento non c’è oppure dispone solo per una parte di beni del defunto, si apre la successione legittima. In questo caso, oppure quando il testamento è invalido, è la legge che indica gli eredi e le quote ereditarie. Infine, se il testatore non rispetta le quote legittime nel redigere le sue ultime volontà, avremo la successione necessaria. Attraverso questa, gli eredi legittimi potranno recuperare i beni che per legge gli spettavano.

Eredità e polizza sulla vita

Il patrimonio del defunto si compone di attività e passività. Non tutti i rapporti del defunto, come spesso si crede, rientrano nel concetto di eredità. È proprio il caso della polizza sulla vita. Dunque, ecco a chi spetta e come si divide la polizza sulla vita del defunto che come detto non rientra, esattamente, nel concetto di eredità. Infatti, la polizza sulla vita non è altro che un contratto di assicurazione che il defunto aveva stipulato.

Questo contratto già presuppone la scomparsa del soggetto che paga i premi assicurativi. Ed infatti, in questo contratto vengono indicati dei beneficiari, cioè delle persone che riceveranno l’importo della polizza alla scomparsa dello stipulante. Ecco dunque che diventa chiaro perché la polizza sulla vita non rientri nel concetto di eredità. I beneficiari ottengono la somma dall’assicurazione a titolo contrattuale e non ereditario. Per questo l’ottenimento delle somme della polizia prescinde del tutto dall’accettazione dell’eredità stessa.

Ecco a chi spetta e come si divide la polizza sulla vita del defunto al momento della successione ereditaria

La Cassazione, sentenza 6606/2016, ha spiegato che chi stipula una polizza sulla vita è libero di identificare il beneficiario in qualsiasi soggetto. Può anche indicarne più di uno e stabilire la varie percentuali di divisione della somma che possono appunto essere diverse tra un beneficiario e l’altro. La persona che stipula una polizza sulla vita non deve per forza rendere beneficiari familiari o eredi. Se, invece, istituisce come beneficiari, in modo generico, gli eredi legittimi, le quote di divisione della somma saranno tutte uguali.

I giudici spiegano che siccome la polizza sulla vita è un contratto del tutto diverso dal testamento seguirà le proprie regole. Questo significa che ove il defunto istituisca come beneficiari della polizza i suoi eredi genericamente, e senza specifiche, questi si divideranno la somma in parti uguali. Non si seguiranno, invece, le percentuali delle quote ereditarie. Questo perché polizza sulla vita ed eredità-testamento rimangono questioni separate.

Approfondimento

Gli eredi possono contestare la validità del testamento olografo e possono anche dimostrarne la revoca facendo attenzione a questo aspetto importante e sottovalutato

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